Localizzazione antenne 5G PNRR prevalente sui regolamenti comunali (TAR Umbria n. 101 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per reti di comunicazioni elettroniche finanziate nell’ambito del Piano “Italia 5G” sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con ogni destinazione urbanistica. La tutela della salute dall’esposizione ai campi elettromagnetici non è interesse rimesso al Comune, ma ad A.R.P.A., il cui parere tecnico preventivo favorevole condiziona il rilascio del titolo unico; nessuna concorrente competenza spetta all’ASL o all’INAIL. Il titolo autorizzatorio matura per silenzio assenso decorsi sessanta giorni dall’istanza unica in difetto di diniego motivato, e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è causa di annullabilità. Le stazioni radio base destinate alle aree bianche possono essere localizzate, fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di abitazioni e fondi nel Comune di Citerna, impugnano la dichiarazione del titolo unico in autocertificazione con cui una società infrastrutturale ha avviato la realizzazione di una stazione radio base multigestore, nonché gli atti presupposti e la comunicazione di inizio lavori. L’istante aveva presentato istanza unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, premettendo di essere aggiudicataria del bando per la concessione di contributi pubblici finanziati con fondi PNRR per la copertura di aree a fallimento di mercato.
Dopo una richiesta di integrazione documentale il Comune era rimasto inerte, maturando i termini per il silenzio assenso; A.R.P.A. Umbria aveva reso parere favorevole sui livelli di campo elettromagnetico. I ricorrenti deducono la mancata pubblicità dell’istanza, la carenza di istruttoria sanitaria e idraulica, l’omessa conferenza di servizi, l’inattendibilità della relazione tecnico-sanitaria di parte, la violazione del PAI e l’omessa valutazione di localizzazioni alternative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto alla lamentata pubblicità, la pubblicazione sull’albo pretorio online è idonea a raggiungere una platea di destinatari più ampia di quella conseguibile con mezzi fisici, e lo stesso art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 esclude che la mancata pubblicizzazione dell’istanza rilevi ai fini della formazione del silenzio assenso o dell’annullabilità del titolo.
Il secondo e il quarto motivo cadono su un presupposto erroneo: la tutela della popolazione dall’esposizione elettromagnetica non è interesse comunale, ma è rimessa dall’art. 8 della legge n. 36/2001 e dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 ad A.R.P.A., il cui parere favorevole condiziona il rilascio del provvedimento unico; nessuna funzione concorrente spetta all’ASL o all’INAIL. Un eventuale diniego fondato su ragioni radioprotezionistiche sarebbe illegittimo, poiché l’osservanza dei valori soglia soddisfa di per sé le esigenze di tutela precauzionale.
Nella specie A.R.P.A. ha attestato il rispetto dei valori di emissione, e i ricorrenti non hanno prodotto alcuna relazione tecnica che sconfessi gli accertamenti favorevoli. Le censure alla relazione tecnico-sanitaria di parte e al parere ARPA sono dichiarate inammissibili, per difetto di allegazione dei profili metodologici contestati, tanto più che le misurazioni coprono distanze inferiori a quelle delle proprietà dei ricorrenti.
Quanto alla conferenza di servizi, la società non l’aveva richiesta né il Comune ne aveva i presupposti, mancando la pluralità di contributi da acquisire: non era necessario il parere ASL né quello idraulico regionale, non obbligatorio per le infrastrutture di rete e gli impianti tecnologici ai sensi dell’art. 28, comma 3, del PAI. La localizzazione in fascia A, rischio R4, è ammessa dalle lett. e) ed f) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di impianto tecnologico privo di nuove volumetrie.
Infine, la censura sulla localizzazione alternativa non regge: l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente limitazioni solo con riferimento a siti sensibili individuati specificamente, non alle aree circostanti entro un determinato raggio. L’asilo nido invocato non è ricompreso nel piano comunale e la sua distanza non è provata. L’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, consente la localizzazione delle stazioni del Piano “Italia 5G” anche in deroga ai regolamenti comunali, in funzione dei pixel individuati dal bando. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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