Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 441 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera, con i necessari adattamenti, anche nel giudizio amministrativo, senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può invocare la competenza di altro organo del medesimo Ministero per giustificare la propria inerzia, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un docente con contratti a tempo determinato ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con accreditamento delle relative somme.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento nel termine indicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza allo stesso, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Quanto all’applicabilità della norma al procedimento di ottemperanza, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento, confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014. Il termine opera con gli adattamenti necessari: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’amministrazione possa giustificare la propria inerzia facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero deve procedere all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme relative alla carta docente in conto carta elettronica, con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriore termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Tribunale ha escluso la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione degli interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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