Permesso di costruire e autotutela: istanza cautelare assorbita dalla trattazione di merito (TAR Molise n. 82 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere assorbita nella fissazione della trattazione di merito qualora la fattispecie presenti una significativa complessità, derivante dall’ampio ventaglio di censure e dalla loro contestazione, e la ponderazione comparativa degli interessi faccia ritenere le esigenze del ricorrente adeguatamente tutelabili dalla sollecita definizione del giudizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni privati, di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Isernia per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e locali commerciali. I ricorrenti hanno contestato non solo il titolo edilizio principale e la sua variante in corso d’opera, ma anche una serie di atti presupposti e consequenziali, tra cui note di riscontro a istanze di accesso e segnalazioni.

In pendenza del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento di conclusione e archiviazione del procedimento di riesame in autotutela, confermando la piena efficacia e legittimità del titolo. Tale provvedimento, unitamente ad altri atti, è stato impugnato con motivi aggiunti. La società controinteressata si è costituita in giudizio per contestare le avverse censure.

La Motivazione della Corte

Il TAR, investito dell’istanza cautelare, ha preliminarmente rilevato che la fattispecie controversa presenta una significativa complessità. L’ampio ventaglio di censure sollevate dal ricorso e dai motivi aggiunti – tutte puntualmente contestate dalle controparti – rende necessario un vaglio approfondito e analitico, non compatibile con la natura sommaria propria del giudizio cautelare.

In tale quadro, il Collegio ha ritenuto di procedere a una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti. Da tale bilanciamento è emerso che le esigenze di tutela dei ricorrenti possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, piuttosto che da un provvedimento cautelare dalla portata limitata e provvisoria.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 16.12.2026. La scelta di assorbire la fase cautelare nella definizione del merito risponde all’esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva, evitando decisioni sommarie su questioni che richiedono un esame approfondito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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