Demolizione in danno e commissario: persiste il potere amministrativo (TAR Campania n. 5111 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto adottato dall’Amministrazione dopo la scadenza del termine, pur se ordinatorio, assegnato dal giudice per provvedere non è nullo, attesa la natura non perentoria del termine stesso. La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non fanno venire meno il potere dell’Amministrazione surrogata di adottare l’atto, il quale resta pienamente efficace. L’ordinanza di demolizione in danno, consequenziale a un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale divenuto definitivo, è legittima, ancorché l’acquisizione sia stata annullata pro parte, limitatamente all’area ulteriore rispetto al fabbricato e alla sua area di sedime strettamente necessaria.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione in danno del fabbricato abusivo, già oggetto di ordinanza di demolizione inottemperata e di successiva acquisizione al patrimonio comunale, con ingiunzione di sgombero in caso di mancata autoesecuzione. L’atto era stato adottato in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso avverso il silenzio dei controinteressati, aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il Prefetto quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La ricorrente deduceva, in sintesi, tre motivi: la violazione del giudicato per l’avvenuta adozione dell’ordinanza oltre il termine fissato dal giudice; l’elusione di una successiva ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado concernente l’acquisizione, conservando la situazione di fatto; l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione per effetto dei vizi dedotti avverso i presupposti provvedimenti del 2017 e del 2019.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure, in disparte ogni questione sulla eccepita inammissibilità per difetto delle condizioni dell’azione.

Quanto al primo profilo, il Collegio ha chiarito che il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere aveva natura meramente ordinatoria. In ogni caso, il provvedimento era stato adottato prima ancora che il commissario ad acta si insediasse, e, secondo giurisprudenza prevalente, gli atti emanati dall’Amministrazione pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario non possono considerarsi nulli, essendo adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri.

Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, recante sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado sull’acquisizione, era successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione: quest’ultima, pertanto, non poteva essere stata emessa in elusione di un provvedimento giudiziale non ancora adottato.

Quanto all’illegittimità derivata, il Collegio ha osservato che la legittimità dell’ordinanza di demolizione del 2017 era stata già accertata con sentenza passata in giudicato, e che la successiva ordinanza di acquisizione del 2019 aveva consolidato i propri effetti in relazione all’immobile abusivo e all’area di sedime strettamente necessaria, essendo stata annullata dal Consiglio di Stato solo limitatamente all’area ulteriore. L’ordinanza di demolizione in danno, incidendo esclusivamente sul fabbricato, non risultava intaccata dalla parziale caducazione dell’atto presupposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *