Sospensione per pregiudizialità va disposta ex art. 337, non 295, c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 15706 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., e non già dell’art. 295 cod. proc. civ. Ne deriva che il provvedimento che abbia sospeso il processo sul fondamento dell’art. 295 è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di adottare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2. La circostanza che la sospensione sia stata ordinata sul fondamento dell’art. 295, quando avrebbe potuto esserlo in base all’art. 337, secondo comma, non incide sull’ammissibilità del ricorso inteso a far dire erroneamente applicato l’art. 295, potendo semmai condizionare l’esercizio dei poteri della Corte nella decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, compagnia di assicurazioni, aveva agito in via monitoria, in esercizio del diritto di surroga e regresso ex artt. 1203, comma 1, n. 3), 1949 e 1950 cod. civ., nei confronti di una società appaltatrice e di un coobbligato solidale, per il rimborso di quanto corrisposto a un istituto committente in forza di una polizza fideiussoria.
Opposto il decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepirono l’inesistenza dell’inadempimento imputabile alla società debitrice principale e chiesero la sospensione del giudizio, in ragione della pregiudizialità di un altro processo, pendente in appello, avente ad oggetto l’accertamento di quell’inadempimento. Il Tribunale accolse l’istanza con ordinanza ex art. 295 cod. proc. civ., sul rilievo che nel giudizio pendente in appello era “ancora sub iudice” il presupposto dell’escussione della polizza. Avverso tale ordinanza la compagnia ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla premessa che il giudizio indicato come pregiudicante versava in grado d’appello. Da ciò consegue che la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava disposta ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. e non dell’art. 295. La norma effettivamente violata era dunque quella, e non altra, sicché l’impugnazione avrebbe dovuto dedurne la violazione.
La Corte osserva tuttavia che, secondo la propria massima sede nomofilattica, il fatto che la sospensione sia stata ordinata sul fondamento dell’art. 295, quando avrebbe potuto esserlo in base all’art. 337, secondo comma, non incide sull’ammissibilità del ricorso diretto a far dirsi erroneamente applicato l’art. 295: può semmai condizionare i poteri della Corte nella decisione. Richiama in proposito Cass. Sez. Un. n. 10027 del 2012.
Il percorso argomentativo si fonda sull’interpretazione sistematica della disciplina processuale, nella quale ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso dallo stato originario di lite, giustificando l’esecuzione provvisoria e l’autorità della sentenza di primo grado. Da qui la regola, ribadita da Cass. n. 13035 del 2013 e Cass. n. 6207 del 2014.
La Corte rimarca poi la differenza tra i due tipi di sospensione. Quella ex art. 337, comma 2, è solo facoltativa, può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra causa pregiudicante e pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede l’identità delle parti. Quella ex art. 295 è invece necessaria, essendo finalizzata a evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto, e presuppone l’identità delle parti dei procedimenti, come ribadito da Cass. n. 17623 del 2020.
Ne deriva che il provvedimento che abbia sospeso ai sensi dell’art. 295 un giudizio nel quale la sospensione poteva essere disposta solo ex art. 337, comma 2, è illegittimo e va annullato, restando ferma la possibilità di un nuovo e motivato provvedimento da parte del giudice della riassunzione, secondo il principio di Cass. n. 17936 del 2018. Il regolamento è pertanto accolto, con prosecuzione del giudizio e termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti, liquidate come da dispositivo, considerato il valore indeterminabile della causa in caso di regolamento di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.