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Terzo danneggiato non legittimato ad agire davanti all’ABF contro l’assicuratore (ABF, Collegio di Milano, decisione n. 860 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo danneggiato non è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge. L’art. 1917, secondo comma, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto assicurativo, che restano esclusivamente l’assicuratore e l’assicurato. Ne consegue che, nell’ambito del procedimento dinanzi all’ABF, il terzo danneggiato non rientra nella definizione di “cliente” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.m. n. 215/2024 e, pertanto, il ricorso proposto direttamente contro l’impresa è inammissibile, assorbendo ogni altra questione.

Il Fatto

La ricorrente, acquirente di un box auto sito in un condominio assicurato per la responsabilità civile verso terzi, riferiva di essere scivolata sulle griglie della rampa di accesso, riportando la frattura del malleolo del piede sinistro. L’impresa, dopo il sopralluogo, negava l’indennizzo, ritenendo insussistente la responsabilità del condominio e qualificando la condotta della donna come caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. La ricorrente, premesso di aver inviato una pec di messa in mora il 30 aprile 2025, adiva l’ABF chiedendo il riconoscimento dell’indennizzo e la nomina di un medico legale per la quantificazione del danno. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un previo reclamo, contestando anche il merito della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità per assenza del reclamo, rigettandola. Richiamato l’art. 1, comma 1, lett. i) del d.m. n. 215/2024, ha ritenuto che la missiva inviata via pec il 30 aprile 2025, pur intitolata “messa in mora e richiesta di risarcimento danni”, contenesse tutti gli elementi tipici di un reclamo, contestando espressamente il diniego di copertura e risultando idonea a incardinare un contraddittorio con l’impresa.

Il Collegio ha poi rilevato d’ufficio la questione della legittimazione attiva. La polizza era stata stipulata dal condominio, che l’art. 4 delle CGA include tra i terzi danneggiati anche i singoli condomini. La ricorrente, tuttavia, agiva quale terzo danneggiato direttamente nei confronti dell’impresa del soggetto civilmente responsabile. Richiamati i principi di cui alle Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 25.02.2021 e Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 05.12.2011, il Collegio ha ribadito che il terzo è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore e che l’art. 1917, secondo comma, cod. civ. non modifica i soggetti del rapporto assicurativo.

Pertanto, il soggetto civilmente responsabile (il condominio) potrà eventualmente evocare la copertura assicurativa, ma il terzo danneggiato non può chiedere l’indennizzo direttamente all’impresa. La ricorrente, non rientrando nella definizione di “cliente” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto, è priva di legittimazione attiva. Il Collegio ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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