Anticipazione mensile del TFR senza causale è retribuzione imponibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13525 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni di maggior favore che il patto individuale può introdurre rispetto al regime legale di anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma, cod. civ., possono ampliare i limiti fissati dai commi precedenti — importi, causali, requisiti di anzianità — ma non snaturare il meccanismo dell’anticipazione. L’anticipazione mensile del TFR, corrisposta in busta paga in modo continuativo e senza alcuna specifica causale, contrasta con la regola dell’accantonamento mensile e con il carattere eccezionale e una tantum dell’anticipazione. Le somme così erogate costituiscono retribuzione e sono soggette a obbligazione contributiva.

Il Fatto

La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva contestata dall’INPS con verbale di accertamento. Per un lavoratore il giudicato si era formato in forza della sentenza di primo grado non appellata sul punto. Per il resto, il giudice di appello aveva ritenuto legittima l’anticipazione del TFR corrisposta mensilmente in busta paga ai dipendenti nel periodo ottobre 2013-febbraio 2015, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro, invocando la sentenza n. 4133/07 della Cassazione. L’INPS ha proposto ricorso per tre motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. È pacifico in fatto che l’anticipazione del TFR veniva corrisposta dalla società mensilmente ai dipendenti e senza alcuna specifica causale. La Corte esclude che le condizioni di maggior favore del patto individuale possano tradursi in un’anticipazione mensile priva di causale.

Lo schema legale dell’anticipazione è improntato a presupposti tipici: le causali tipiche, la regola dell’una tantum, l’importo massimo del 70%, il tetto minimo di anzianità di 8 anni di servizio e il limite massimo di richieste accordabili ogni anno. Le condizioni di maggior favore devono ampliare tali limiti, non snaturare il meccanismo dell’anticipazione e del TFR: il patto può prevedere importi superiori al 70% o causali ulteriori.

Proprio quest’ultima era l’ipotesi della sentenza n. 4133/07, che aveva ammesso l’anticipazione per ragioni diverse da quelle legali. Tale pronuncia non prevede però che l’anticipazione avvenga mensilmente né che sia svincolata da qualsiasi causale, come nel caso di specie.

L’anticipazione continuativa mediante accredito mensile snatura la funzione dell’anticipazione, quale deroga eccezionale alla regola dell’accantonamento mensile del TFR. Essa si pone quale sistema pattizio capace di svuotare il meccanismo legale del TFR. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese. L’accoglimento del primo motivo fa venir meno il dispositivo e l’affermazione di non debenza; il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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