Revoca del nulla osta e mancato instaurarsi del rapporto di lavoro: niente permesso per attesa occupazione (TAR Emilia-Romagna n. 1379 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato nell’ambito delle procedure c.d. decreto flussi, consegue alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche quando la causa sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro che non ha integrato la documentazione richiesta. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non è estendibile in via analogica all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro non si sia mai instaurato, difettando originariamente i requisiti in capo al datore di lavoro richiedente. Ne consegue che lo straniero non può pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, né avanzare una pretesa sostanziale al perfezionamento di un diverso rapporto di lavoro. L’Amministrazione non è tenuta a notificare gli atti del procedimento all’aspirante lavoratore straniero, essendo sufficiente la comunicazione al datore di lavoro all’indirizzo elettronico indicato. L’omessa notifica allo straniero del provvedimento di revoca non determina la nullità dell’atto, ma vale solo ai fini della decorrenza dei termini processuali di impugnazione.
Il Fatto
Un cittadino tunisino impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato automaticamente dal sistema informatico nell’ambito del decreto flussi 2023-2025 su istanza di una società datrice di lavoro. La Prefettura contestava la mancata integrazione della documentazione necessaria, rimasta inevasa, e il lavoratore, entrato in Italia con visto, non riusciva a rintracciare la società, risultata poi inadempiente. Dopo aver trovato una nuova occupazione, lo straniero presentava istanza per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rigettata dalla Questura. Avendo appreso solo in tale sede dell’esistenza della revoca, egli proponeva ricorso deducendo la nullità del provvedimento per omessa notifica e la violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla mancata notifica al lavoratore del provvedimento conclusivo, richiamando la natura telematica della procedura e la sufficienza della notifica al solo datore di lavoro all’indirizzo PEC indicato. Ha inoltre applicato la regola di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990, escludendo l’annullabilità dell’atto per vizi procedimentali.
Quanto alla pretesa sostanziale, il Tribunale ha richiamato i propri precedenti, secondo cui la revoca del nulla osta deve essere ricondotta alla mancanza originaria dei requisiti in capo al datore di lavoro, non alla cessazione di un’attività successiva al completamento della procedura. Ha evidenziato che il testo dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 è inequivoco nel riferire la possibilità di ottenere altro titolo di permesso esclusivamente al caso di perdita del posto di lavoro.
Tale disposizione non è suscettibile di interpretazione analogica all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro non si è mai instaurato, ancorché per l’assenza del datore di lavoro richiedente. Il Tribunale ha richiamato il Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839 e la giurisprudenza di altri TAR, escludendo la concedibilità del permesso per attesa occupazione in difetto originario dei requisiti, al fine di evitare il rischio di aggiramento delle regole sull’ingresso regolare.
Nella specie, il rapporto con il datore di lavoro richiedente non si è mai instaurato e la documentazione indispensabile non è stata fornita nonostante le richieste della Prefettura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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