Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 4246 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è precluso alla Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge e modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La deduzione di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova integra un motivo non consentito dalla legge. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 14 maggio 2024 per un reato contro il patrimonio. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha contestato la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l’illogicità; con il secondo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena.
La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché propone una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte ribadisce la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi di merito e di sindacare la tenuta logica della decisione mediante il confronto con modelli di ragionamento esterni, richiamando le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici. In particolare, la Corte d’appello ha applicato il principio secondo cui, nei reati contro il patrimonio, perché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui si trova, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente, richiamando sul punto Sez. IV n. 3910 del 17.12.2020, dep. 2021.
La responsabilità è stata affermata sulla base degli elementi di prova acquisiti, tra cui il verbale di arresto, le dichiarazioni degli agenti di polizia, le dichiarazioni del testimone oculare e gli oggetti ritrovati nello zaino del ricorrente.
Anche il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, ossia i numerosi precedenti penali del ricorrente, le particolari modalità della condotta, la violenza dimostrata nei confronti delle forze dell’ordine e il pericolo innescato dalle modalità di fuga.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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