Comunicazione ENEA tardiva non causa decadenza dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 15206 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. In assenza di una espressa previsione normativa, la decadenza non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria resta circoscritto alla dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Amministrazione aveva recuperato le spese indicate nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009, relative a interventi di risparmio energetico agevolati dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006. Il recupero si fondava sul mancato deposito della ricevuta della comunicazione all’ENEA.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello. I giudici regionali ritenevano irrilevante, ai fini della decadenza, il mancato deposito della ricevuta, trattandosi di adempimento previsto da un decreto e non dalla legge, risultando integrati tutti gli altri requisiti. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss., della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso che l’omessa esibizione della ricevuta determinasse la perdita dell’agevolazione.
La Corte respinge il ricorso richiamando la questione già esaminata da Cass. n. 7657 del 2024, resa all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso con ordinanza interlocutoria. In tale arresto si è affermato il principio per cui l’inosservanza del termine per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non è causa di decadenza dal godimento della detrazione.
Il Collegio osserva che la comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007: l’espressione secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che sia stabilita alcuna espressa decadenza, non è sufficiente. La decadenza deve tassativamente evincersi quanto meno in via di interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, in ragione della finalità dell’adempimento.
Il diverso regime della mancata comunicazione al Centro operativo di Pescara dell’inizio dei lavori di ristrutturazione non è invocabile: in quel caso la decadenza trova la propria fonte nella norma primaria, cioè nell’art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997, richiamata dalla successiva disposizione attuativa, ossia l’art. 4 del d.m. n. 41/1998. La natura perentoria del termine non è desumibile neppure dal comma 4-bis dell’art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007, che consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
Il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni dell’art. 1 della l. n. 449/1997 e del d.m. n. 41/1998 va inteso come rinvio fisso, non essendo previsto nella normativa anteriore alcun onere di comunicazione all’ENEA, introdotto per la prima volta dal d.m. 19 febbraio 2007, senza che nelle successive modifiche sia stata prevista un’espressa decadenza dal godimento della detrazione.
La comunicazione all’ENEA ha dunque finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Il d.m. 11 maggio 2018, che prevede poteri di verifica in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta ratione temporis. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha accertato la sussistenza dei presupposti sostanziali per beneficiare della detrazione e risulta contestata solo l’omessa esibizione della ricevuta. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e alle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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