Antieconomicità manifesta e detrazione IVA: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13928 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi in materia di imposizione diretta, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica. In tal caso l’antieconomicità assume rilievo quale indizio di non verità della fattura ovvero di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. Spetta allora all’imprenditore provare che la prestazione del bene o del servizio è reale e inerente all’attività svolta. Il principio di neutralità dell’imposta non opera in termini assoluti e non esime il giudice di merito dal valutare le risultanze probatorie offerte dal contribuente.

Il Fatto

Una società operante nel commercio di autovetture usate era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, conseguente a verifiche concluse con processo verbale di constatazione. L’Ufficio contestava l’antieconomicità della gestione della rivendita di auto usate, sfociata in un margine negativo considerevole.

La società impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso, limitatamente all’IVA, confermando la pretesa per le imposte dirette. La CTR della Campania respingeva sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente. L’Agenzia ricorreva per Cassazione con un unico motivo, articolato sulla violazione dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972; la contribuente non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato processuale acquisito: la fondatezza della ripresa a tassazione per imposte dirette non è più contestata, essendo la sentenza di secondo grado passata in giudicato sul punto per mancata impugnazione della contribuente. Da ciò la Sezione trae la conseguenza che il comportamento antieconomico della società costituisce ormai un dato fermo e accertato.

Su questa base il Collegio ritiene non condivisibile, nella sua assolutezza, l’affermazione della CTR secondo cui le presunzioni volte a contrastare un comportamento non economico non possono estendersi all’IVA, in ragione di una pretesa neutralità del tributo. L’Agenzia aveva contestato specifici elementi di anomalia, tra cui la brevità dell’intervallo tra acquisto e rivendita delle autovetture e l’imputazione a terzi, in misura prevalente, del margine delle operazioni.

La Corte richiama il principio già affermato in materia: il diritto alla detrazione va escluso se l’Amministrazione dimostra l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, ferma la non immediata applicazione dei principi propri dell’imposizione diretta, spettando poi all’imprenditore provare la realtà e l’inerenza della prestazione. Vengono citate sul punto Cass. sez. 5, n. 27961 del 14/10/2021 e Cass. sez. 5, n. 22130 del 27/09/2013.

La Sezione precisa inoltre che il diritto di detrazione non può subire limitazioni in linea di principio, essendo essenziale alla neutralità fiscale, ed è irrilevante che l’operazione sia effettuata a prezzo superiore o inferiore a quello di mercato, salvo che l’Amministrazione dimostri, su elementi oggettivi, che la detrazione è invocata fraudolentemente o abusivamente (richiamata Cass. sez. 5, n. 2875 del 03/02/2017).

Il vizio della decisione impugnata è quindi di metodo: la CTR non avrebbe dovuto arrestarsi all’invocazione astratta del principio di neutralità, ma avrebbe dovuto verificare, alla luce delle prove offerte dal contribuente — su cui incombeva il relativo onere — se le operazioni fossero in tutto o in parte fittizie e se i costi su cui erano state operate le compensazioni IVA fossero effettivi e inerenti, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972. Il motivo è dunque accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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