Procura per sentenza diversa inesistente e spese a carico del difensore (Cass. civ. Sez. II n. 19945 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione, il requisito della specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c. è integrato dalla collocazione topografica dell’atto, ma il criterio non opera quando la procura rechi un riferimento specifico a una sentenza diversa da quella effettivamente gravata. In tal caso non si configura una mera nullità sanabile, bensì la radicale inesistenza della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso. L’attività processuale del difensore che ha agito senza mandato non riverbera effetti sulla parte e resta a lui imputabile: è pertanto ammissibile la sua condanna personale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

Un gruppo di ricorrenti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 495/2018, depositata il 16 aprile 2018. I controricorrenti hanno resistito con distinti atti, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura; l’intimata non ha spiegato difese.

Con atto del 17 giugno 2019 tre dei ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La questione decisiva riguarda la procura speciale posta in calce al ricorso su foglio separato, conferita per impugnare una sentenza diversa da quella effettivamente gravata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare dei controricorrenti. La procura speciale rilasciata su foglio separato indica espressamente una sentenza della Corte d’appello di Ancona diversa da quella oggetto del ricorso: la prima, richiamata nel mandato, è individuata con altro numero, altra data di pubblicazione e notificazione; il ricorso è invece proposto avverso la sentenza n. 495/2018, pubblicata il 16 aprile 2018 e non notificata. Il difetto del mandato rispetto al provvedimento concretamente impugnato integra la violazione dell’art. 365 c.p.c..

I ricorrenti hanno richiamato in memoria il criterio topografico, sostenendo la validità della procura per il solo fatto di essere unita al ricorso. La Corte respinge il rilievo: la presunzione di inerenza opera quando la procura non contenga riferimenti specifici alla sentenza impugnata, ma non può valere quando le espressioni utilizzate conducano univocamente a escludere la volontà di conferire il mandato per quel ricorso. Non manca quindi una valida procura per mera incompletezza descrittiva: manca un atto diverso da quello richiesto.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36057/2022, secondo cui la specialità della procura è integrata dalla collocazione topografica, purché non risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione, in ossequio al principio di conservazione degli atti. Nel caso concreto la procura è stata conferita solo per impugnare una sentenza pronunciata all’esito di un differente processo: difetta proprio il caso dubbio che consente di applicare il principio di conservazione. La Corte esclude che le pronunce n. 19336/2023 e Cass. n. 14539/2025, pure richiamate, sostengano la tesi dei ricorrenti, poiché in quei casi il riferimento alla sentenza impugnata era comunque presente.

La Corte dichiara quindi inammissibile anche l’atto di rinuncia, poiché al difensore non era stato conferito alcun potere di proporre il ricorso, né, di conseguenza, di rinunciarvi. Sulle spese richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 10706/2006: quando l’impugnazione è promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, la sua attività non produce effetti sulla parte ed è ammissibile la condanna personale del legale. Poiché la procura, per il suo contenuto, individua un atto diverso da quello richiesto, non si tratta di nullità ma di inesistenza; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del difensore, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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