Antiriciclaggio, sanzione rideterminata secondo la legge più favorevole (Cass. civ. Sez. II n. 1698 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito trasferimento di denaro contante, l’art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, enuncia il principio della retroattività della legge successiva più favorevole, ricavabile a contrario dal riferimento alla sola legge vigente al momento della violazione. Nell’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole non è sufficiente il confronto tra minimi e massimi edittali delle discipline succedutesi, occorrendo un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ai sensi dell’art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017. La comparazione deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per l’autore, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 625.000 euro, oltre spese, per aver effettuato transazioni in denaro contante per complessivi 2.500.000 euro senza il tramite di un intermediario abilitato, in violazione dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame, aveva rideterminato la sanzione in 250.000 euro, pari al 10% dell’importo trasferito, riconoscendo la non particolare gravità della violazione. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi, mentre il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciavano la violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità della ricorrente nonostante la sua buona fede e il rapporto fiduciario con il promotore finanziario. La Corte li ha dichiarati inammissibili, richiamando la costante distinzione tra il vizio di violazione e quello di falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.. Le censure miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e un riesame delle prove, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Il terzo motivo, fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il vizio riguarda un fatto storico o un dato materiale, non le argomentazioni difensive o il vario insieme dei materiali di causa, e richiede che il ricorrente indichi il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. La doglianza si risolveva in una critica complessiva all’apprezzamento delle emergenze istruttorie.

Il quarto motivo, relativo alla quantificazione della sanzione, è stato accolto per una ragione individuata d’ufficio. La Corte ha rilevato che, per effetto del D. Lgs. n. 90 del 2017, la disciplina di riferimento è ora l’art. 63 D. Lgs. n. 231 del 2007, che prevede una sanzione da 3.000 a 50.000 euro, quintuplicata nel minimo e nel massimo per i trasferimenti superiori a 250.000 euro. L’art. 69 del medesimo decreto stabilisce che per le violazioni anteriori si applica la legge vigente all’epoca, se più favorevole, e da tale tenore si ricava a contrario l’applicabilità della disciplina più favorevole anche alle violazioni pregresse.

Poiché la Corte territoriale aveva riconosciuto la non particolare gravità della violazione, la disciplina sopravvenuta avrebbe potuto condurre a un esito più favorevole. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nella comparazione tra il D.L. n. 143 del 1991, il D. Lgs. n. 231 del 2007 nel testo anteriore e quello successivo al D. Lgs. n. 90 del 2017, occorre un apprezzamento di fatto delle circostanze, dovendo la comparazione fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, anche alla luce della Corte cost. n. 68 del 2017. Ha quindi disposto la cassazione parziale con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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