Regolamento di confini, usucapione e domanda riconvenzionale del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 4194 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ., la domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata è implicita nella proposizione dell’azione da parte dell’attore, ma il convenuto che, oltre a resistere, intenda ottenere la restituzione del terreno occupato in eccedenza deve formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, di contenuto analogo e reciproco. Ove sia accolta l’usucapione in favore del convenuto sulla porzione contestata, la domanda attrice di rilascio resta paralizzata, poiché il riconoscimento del trasferimento a titolo originario elimina l’incertezza del confine. La declaratoria di assorbimento di una questione non è impugnabile dalla parte vittoriosa, difettando la specifica soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area edificabile, proponeva azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. nei confronti dei titolari del fondo confinante. Assumeva che il muro di confine fosse stato eretto invadendo una porzione del proprio terreno e che su di esso i convenuti avessero edificato parte del fabbricato. Chiedeva la determinazione dell’esatto confine, il rilascio dell’area e l’arretramento del muro.
Il Tribunale accertava lo spostamento della linea di confine e la occupazione di circa mq 85, ma riconosceva ai convenuti la proprietà della porzione per accessione invertita ex art. 938 cod. civ., previo indennizzo. La Corte d’Appello, in riforma, dichiarava la proprietà dei convenuti per intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ., accogliendo l’appello incidentale. La ricorrente impugna la sentenza con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. L’eccezione è respinta: poiché il ricorso è stato notificato entro il termine breve dei sessanta giorni dalla pubblicazione, il collegamento tra data di pubblicazione e data di notificazione assicura lo scopo della norma, consentendo di accertare la tempestività fin dal deposito.
Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché investono la natura e le funzioni recuperatorie dell’azione di regolamento di confini. La Corte ribadisce che tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza: accolta la prima, non può non accogliersi la seconda; rigettata la prima, non può non rigettarsi la seconda.
Tuttavia, nel caso concreto alla domanda attrice è stata contrapposta, con appello incidentale, la richiesta di riconoscimento del trasferimento a titolo originario: istanza di contenuto analogo e reciproco rispetto a quella dell’attrice. La Corte precisa il riparto degli oneri: mentre l’attore è dispensato dall’avanzare espressa domanda di rilascio, il convenuto che voglia ottenere la restituzione del terreno occupato in eccedenza ha l’onere di formulare tempestiva domanda riconvenzionale. L’accoglimento dell’usucapione paralizza così la domanda attrice.
Il terzo motivo, che denuncia la nullità della comparsa di costituzione per pretesa contraddittorietà, è infondato: la difesa dei convenuti è coerente con la convinzione che i confini rispettassero i titoli e i dati catastali, e l’eccezione di usucapione ha introdotto legittimamente un fatto estintivo dell’altrui diritto.
Il quarto motivo è inammissibile. Operando la doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità: adempimento mancato. La doglianza si traduce in istanza di revisione del convincimento del giudice di merito. Il quinto motivo è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare: la declaratoria di assorbimento della questione relativa all’art. 938 cod. civ. esclude la soccombenza della parte che l’aveva dedotta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.