Inammissibile ricorso che ripropone tesi di merito senza confutarne le ragioni (Cass. civ. Sez. II n. 1700 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente respinte dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni addotte da quest’ultimo. Una simile condotta processuale determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata e si risolve nella formulazione di un non motivo, inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per difetto di specificità. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere enucleato in modo puntuale, individuando gli specifici errores iuris in cui sarebbe incorso il giudice distrettuale nell’interpretazione delle norme applicabili. Grava sul ricorrente l’onere di confrontarsi con la motivazione dell’impugnata, non di azionare ex novo le medesime doglianze già esaminate e disattese.

Il Fatto

L’ANAC, con ordinanza-ingiunzione n. 384/S/2015 del 28 ottobre 2015, intimava a un’azienda di servizi alla persona e ai suoi dirigenti il pagamento della sanzione amministrativa di 1.500 euro pro capite. La violazione contestata consisteva nella mancata tempestiva adozione delle misure preventive anticorruzione: l’omessa pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del programma per la trasparenza e integrità e del codice di comportamento.

L’opposizione degli intimati veniva accolta dal Tribunale, che annullava il provvedimento sanzionatorio. La Corte d’Appello respingeva il gravame dell’autorità irrogante, ponendo le spese a carico dell’impugnante. Il collegio distrettuale, a differenza del primo giudice, riteneva carente l’elemento oggettivo dell’illecito: prima delle modifiche apportate all’art. 11 d. lgs. n. 33 del 2013 dall’art. 24-bis d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, le aziende di servizi alla persona non rientravano tra i soggetti tenuti all’osservanza della disciplina anticorruzione. Contro tale sentenza l’ANAC ha proposto ricorso per cassazione, avviato alla trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro legislativo di riferimento così come delineato dalla sentenza impugnata, evidenziando che l’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione è stato ampliato dall’art. 24-bis d.l. n. 90 del 2014, il quale ha modificato l’art. 11 d. lgs. n. 33 del 2013 includendo, accanto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001, ulteriori categorie di soggetti: autorità amministrative indipendenti, enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate.

Sul punto la Corte sottolinea la portata innovativa, e non meramente ricognitiva, dell’intervento normativo, che è servito a colmare un difetto di regolamentazione rispetto ai soggetti non contemplati dalla disciplina anteriore. Il giudice distrettuale ha inoltre chiarito la continuità tra la CIVIT — che con parere del 19 novembre 2010 aveva escluso l’applicabilità della normativa alle IPAB-ASP — e l’ANAC, desumibile dall’art. 1, comma 2, legge n. 190 del 2012.

La Corte d’Appello ha poi rilevato che la riconducibilità delle IPAB e delle ASP alle amministrazioni di Regioni, Province e Comuni, e non agli enti pubblici economici, non risulta fondata su alcun elemento normativo specifico. Ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale offra adeguato supporto alla tesi dell’ANAC, giacché essa, pur riconoscendo la natura di enti pubblici delle IPAB e delle ASP ai fini della sottoposizione a limiti di spesa, nulla dice in ordine alla normativa anticorruzione, che prima della legge n. 114 del 2014 non contemplava un’ampia categoria di enti indiscutibilmente pubblici, quali gli enti pubblici economici.

Da ultimo, il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2015, con cui era stato fissato all’ASP il termine di 30 giorni per l’adeguamento alle previsioni della legge n. 190 del 2012, è stato qualificato come provvedimento di carattere precettivo emesso in difetto dei necessari presupposti normativi.

La Corte di cassazione reputa il ricorso inammissibile per difetto di specificità. L’ANAC ha riproposto le medesime argomentazioni poste a fondamento dell’atto di appello, puntualmente disattese dalla Corte lombarda, senza individuare gli specifici errores iuris nell’interpretazione delle norme applicabili. Tale condotta integra un non motivo, inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., secondo il costante orientamento della Corte. Le spese seguono la soccombenza; non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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