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Opposizione allo stato passivo: nullo il decreto emesso prima della scadenza dei termini per le memorie (Cass. civ. Sez. I n. 4387 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall’art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice. (Rv. 677084-01)

Il Fatto

Un professionista chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili per un credito di 240.000 euro oltre accessori, in prededuzione e con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per l’attività prestata in occasione della domanda di concordato preventivo, omologata dal Tribunale di Prato ma poi rimasta inadempiuta, sicché la società era stata dichiarata fallita su istanza dello stesso professionista e del pubblico ministero. Il giudice delegato rigettava integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento del curatore.

Il Tribunale di Prato, in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., accoglieva parzialmente il ricorso e ammetteva il credito per il minor importo di 80.000 euro oltre accessori, in prededuzione e con privilegio, ravvisando l’inadempimento di uno soltanto dei due incarichi conferiti. All’udienza del 9 luglio 2019 il collegio aveva concesso alle parti venti giorni per memorie e ulteriori dieci per repliche; il decreto veniva però deliberato il 24 luglio e depositato il 29 luglio 2019, cioè nel giorno di scadenza del primo termine. Il fallimento ricorreva in cassazione con nove motivi, denunciando anzitutto la nullità del decreto per violazione del contraddittorio; il professionista resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri e del ricorso incidentale. Richiama il principio affermato da Cass. Sez. Un. 36596/2021 per la sentenza d’appello pronunciata senza attendere la scadenza dei termini per conclusionali e repliche: la parte che deduce la nullità non ha l’onere di indicare quali argomenti avrebbe svolto, perché la decisione assunta senza assegnare i termini o senza attenderne la scadenza comporta di per sé la nullità, dato che il contraddittorio deve realizzarsi in piena effettività durante tutto il processo. Non vi è ragione per non applicare lo stesso principio al procedimento ex art. 99 l. fall.

Non è d’ostacolo il fatto che l’art. 99, comma 11, l. fall. non imponga la concessione dei termini dopo l’udienza, prevedendola come facoltà discrezionale. Anche nel rito ordinario, osserva la Corte, le difese scritte finali possono essere negate o limitate dal giudice (artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c.); ciò che conta è che, una volta concessi, i termini connotano il giusto processo regolato dalla legge ex art. 111 Cost., in modo rigido quando li impone la legge e tramite la mediazione del potere discrezionale, ma non arbitrario, del giudice negli altri casi. Lo stesso principio è stato affermato da Cass. 9315/2025 per il reclamo contro la sentenza di fallimento, dove l’art. 18 l. fall. nemmeno prevede espressamente il potere di concedere termini.

La Corte trova conferma nell’art. 101, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, secondo cui il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e adotta i provvedimenti opportuni quando dalla sua violazione deriva una lesione del diritto di difesa: la norma non riduce la portata del principio, ma chiarisce che la lesione può sussistere anche senza l’inosservanza di una forma prescritta ex art. 156 c.p.c., quando il regolare sviluppo del contraddittorio è alterato, come accade se il giudice concede un termine per un’attività difensiva e poi, contraddittoriamente, non ne consente lo svolgimento. Non rileva in contrario Cass. Sez. Un. 15130/2024, riferita all’ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

Enunciato il principio di diritto riportato in massima, la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Prato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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