Copie autentiche dei verbali cartacei: attestazione riservata al cancelliere anche nell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 20010 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3, legge n. 89/2001, nel richiedere che con il ricorso per equa riparazione siano depositati in copia autentica gli atti e i verbali del giudizio presupposto, esclude che il difensore possa attestare la conformità all’originale delle copie di verbali cartacei, non essendogli conferito tale potere da una norma generale. L’attestazione di conformità dei verbali di causa, formato dal cancelliere e custodito nel fascicolo d’ufficio, resta di competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale. Il potere di attestazione del difensore, ai sensi degli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-decies d.l. n. 179/2012, è circoscritto agli atti processuali di parte, a quelli degli ausiliari del giudice e ai provvedimenti di quest’ultimo. Il vizio derivante dall’erronea percezione della documentazione depositata va fatto valere con la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione. La liquidazione delle spese processuali è rimessa alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato proponeva domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile, incardinato nel 2003 e definito in appello nel 2018. La Corte d’appello rigettava la domanda, rilevando che la documentazione relativa al giudizio presupposto non era stata prodotta in copia autentica, mancando l’attestazione di conformità del cancelliere. L’opposizione avverso tale decreto era rigettata con decreto della Corte d’appello, che evidenziava come il deposito fosse avvenuto in un fascicolo telematico errato e come i documenti, estratti da un fascicolo cartaceo, non recassero la necessaria attestazione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’errore materiale del difensore e l’avvenuto deposito della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva riconosciuto l’avvenuto deposito, ma lo aveva ritenuto irrilevante poiché la documentazione era priva dell’attestazione di conformità del cancelliere. Richiamando la recente pronuncia Cass. n. 27565/2025, la Corte ha precisato che la conformità delle copie dei verbali cartacei non può essere attestata dal difensore, mancando una norma generale che gli conferisca tale potere.
Tale potere è circoscritto alle sole ipotesi speciali previste dagli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-decies d.l. n. 179/2012, che concernono esclusivamente gli atti processuali di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti del giudice. Per i verbali di causa, invece, l’attestazione di conformità agli originali è competenza esclusiva del cancelliere, pubblico ufficiale che ha formato il documento e ne detiene l’originale nel fascicolo d’ufficio.
Il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati infondati. La Corte ha osservato come il giudice di merito avesse invitato la parte a rimediare all’insufficienza probatoria, ma la documentazione depositata fosse comunque priva della necessaria autenticazione. In ogni caso, l’eventuale vizio derivante dalla presenza di un’attestazione conforme doveva essere fatto valere con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione. Parimenti infondato è stato ritenuto il quinto motivo, in tema di spese, essendo il Ministero risultato vittorioso nel giudizio di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700 oltre spese prenotate a debito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.