La riforma parziale priva di titolo i pagamenti eseguiti in esecuzione e impone di statuire sulla restituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20228 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di riforma, anche solo parziale, sostituisce la sentenza di primo grado nelle parti riformate. Con la sua pubblicazione vengono meno immediatamente l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate o di ripristino della situazione precedente. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata a pena di decadenza con l’atto di appello se proposta successivamente all’esecuzione della sentenza, mentre è ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione. Il giudice di appello è tenuto a statuire espressamente sulla domanda restitutoria, motivando anche sul fatto storico del pagamento ritualmente dedotto e documentato.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società dal 2011 al 2017, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro per sentir riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento contrattuale e il diritto alla remunerazione del lavoro straordinario. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando differenze retributive e straordinario in via equitativa e condannando la società al pagamento.

La società aveva proposto appello, chiedendo anche la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a una somma significativamente superiore a quella poi rideterminata. La Corte di Appello, in parziale riforma, aveva ridotto l’importo dovuto, ma aveva rigettato ogni altra domanda senza motivare sulla richiesta restitutoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione dell’art. 336 cod. proc. civ.; il lavoratore è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati per ragioni di connessione logica e giuridica. Il nucleo della decisione riguarda gli effetti della sentenza di riforma parziale sui pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenza, secondo cui l’art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che con la pubblicazione della sentenza di riforma vengano meno immediatamente l’efficacia degli atti o dei provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata o di ripristino della situazione precedente.

Ne deriva che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, purché formulata a pena di decadenza con l’atto di appello, se successiva all’esecuzione, o nel corso del giudizio solo se l’esecuzione è avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, come richiamato da Cass. n. 10124/2009.

Nel caso di specie, la società aveva ritualmente proposto la domanda restitutoria nell’atto di appello e aveva prodotto documentazione a sostegno del pagamento. La Corte territoriale, pur avendo rigettato ogni altra domanda, non aveva dato atto della proposizione della domanda restitutoria, non vi aveva statuito e non aveva esaminato il fatto storico del pagamento, decisivo ai fini della decisione. Tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia e un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

La S.C. ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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