Licenziamento disciplinare e soccombenza nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7848 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, nel giudizio di appello il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. va applicato avuto riguardo all’esito del gravame e non all’esito finale della lite. Ove l’appello proposto dal lavoratore sia respinto e non vi sia appello incidentale della società, il giudice di appello condanna correttamente l’appellante alle spese, senza che rilevi l’accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, della illegittimità del licenziamento. Tale ipotesi si differenzia dal caso in cui la sentenza di primo grado sia riformata, poiché solo in quest’ultimo caso il giudice di appello può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell’esito finale della lite. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto i richiami normativi, solleciti una rivisitazione del merito, tanto più in presenza di doppia pronuncia conforme, che preclude la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per effetto dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice impugna il licenziamento disciplinare irrogatole da una società che gestisce servizi ambientali. Il provvedimento espulsivo si fondava su due addebiti: registrazioni audio-visive non autorizzate in ambiente di lavoro e rifiuto di ricevere la contestazione disciplinare.
Il giudice di primo grado accerta l’illegittimità del licenziamento e condanna la società al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello conferma la decisione, condividendo la valutazione di insussistenza del primo addebito e di tenuità del secondo, qualificato come insubordinazione, con conseguente sproporzione rispetto all’esito espulsivo. La lavoratrice ricorre in cassazione con tre motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 5, la mancata ammissione delle prove testimoniali e l’errata distribuzione dell’onere probatorio, sostenendo che il datore avrebbe dovuto dimostrare il contenuto della comunicazione che intendeva consegnare.
La Corte dichiara i motivi inammissibili. Il rifiuto di ricevere la nota aziendale costituiva uno degli addebiti contestati e il suo accertamento è riservato al giudice del merito, che in entrambi i gradi ha ritenuto sussistente il comportamento. Le doglianze, sotto i richiami normativi, sollecitano una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità.
La Corte aggiunge che il ricorso riproduce in maniera irrituale censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è dichiarato non fondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della soccombenza a fronte del rigetto dell’appello della lavoratrice e in mancanza di appello incidentale della società: si tratta di ipotesi diversa dalla riforma della sentenza di primo grado, che sola abilita il giudice di appello a rinnovare integralmente la regolamentazione delle spese. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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