Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità degli amministratori di società bancarie, i consiglieri non esecutivi sono tenuti a un dovere di agire informati che si declina nell’obbligo di attivarsi per acquisire conoscenza della gestione aziendale e di vigilare sulle scelte degli organi esecutivi, anche in assenza di specifiche segnalazioni, con particolare pregnanza alla luce delle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia. Le sanzioni irrogate dalla Consob ex art. 190 TUF non hanno natura penale, con conseguente inapplicabilità del principio di retroattività in mitius e del ne bis in idem per condotte omissive riferite a distinti prospetti informativi.
Il Fatto
La ricorrente, consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza dal 24 gennaio 2012, fu destinataria della delibera Consob n. 19932/2017 che le inflisse, ex art. 191, comma 2, TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000,00 per la violazione, a titolo di colpa, dell’art. 94, comma 2, TUF. La violazione riguardava la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni relativi a due aumenti di capitale realizzati nel 2014, di informazioni necessarie agli investitori: le modalità di determinazione del prezzo, la deroga alla normativa interna di pricing, il fenomeno del cosiddetto “capitale finanziato” (finanziamenti erogati dalla banca stessa per la sottoscrizione e l’acquisto di azioni BPVi) e la crescente illiquidità del titolo. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 103/2018, respinse l’opposizione proposta dalla ricorrente. Avverso tale decisione, la Macola ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato tutti i motivi. Quanto al primo (mancato accesso a tutti i documenti istruttori), la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la ricorrente non ha specificato quali documenti le siano stati negati. Sul secondo (tardività della contestazione ex art. 195 TUF), la Corte ha confermato che il termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’attività istruttoria e la valutazione della congruità dei tempi è rimessa al giudice di merito, che nel caso di specie ne ha escluso la violazione. Il terzo motivo, relativo all’applicazione della retroattività in mitius, è stato dichiarato infondato: la Cassazione ha ribadito che le sanzioni ex art. 190 TUF (diverse da quelle per abuso di informazioni privilegiate) non hanno natura penale, non essendo caratterizzate da un’afflittività particolarmente spinta e non prevedendo sanzioni accessorie o confisca; pertanto non si applica il principio del favor rei, né la disciplina di cui al d.lgs. n. 72/2015, e la norma transitoria che esclude la retroattività della legge più favorevole è costituzionalmente legittima.
Quanto al quarto e quinto motivo (ne bis in idem), la Corte li ha esaminati congiuntamente e li ha rigettati. Il principio del ne bis in idem esclude un secondo giudizio sul medesimo fatto storico-naturalistico, ma nella specie le quattro delibere sanzionatorie riguardavano condotte omissive differenti: la delibera opposta concerneva omissioni nei prospetti degli aumenti di capitale del 2014 (art. 94, comma 2); la delibera n. 19933 riguardava omissioni in prospetti di emissioni obbligazionarie; la n. 19934 concerneva un’offerta al pubblico in assenza di prospetto (art. 94, comma 1); la n. 19935 riguardava violazioni degli obblighi procedurali verso intermediari. Trattandosi di operazioni diverse, non si configura un’unica condotta. Il sesto motivo (mancata audizione personale) è infondato: l’audizione non è un incombente imprescindibile, il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di depositare difese scritte. Il settimo motivo (insufficienza delle omissioni) è inammissibile perché contesta la valutazione di merito sulla necessità delle informazioni, che la Corte d’appello aveva dettagliatamente motivato.
L’ottavo motivo (mancata prova di manovre occulte dei vertici) è inammissibile perché la ricorrente estrapola una frase della motivazione ignorando la complessa argomentazione della Corte d’appello che aveva escluso l’esimente della buona fede, evidenziando i segnali di allarme (intervento dell’azionista Dalla Grana, finanziamenti a Ravazzolo, dichiarazioni di altri consiglieri) che avrebbero dovuto attivare i consiglieri. Il nono motivo (principio di ragionevolezza) è inammissibile perché chiede una rivalutazione in fatto. Il decimo e undicesimo motivo (violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. e delle circolari Banca d’Italia) sono infondati: la Cassazione ribadisce che gli amministratori non esecutivi di banche hanno un dovere di agire informati che si declina nell’obbligo di attivarsi per prevenire o eliminare situazioni di criticità aziendale, anche in assenza di segnalazioni dagli organi esecutivi, e le circolari di Banca d’Italia costituiscono fonti secondarie immediatamente integrative della legge. Il dodicesimo motivo (doppia presunzione) è infondato: la prova può essere fornita per presunzioni, e il divieto di praesumptio de praesumpto non è stato violato, perché la Corte d’appello ha riscontrato l’oggettiva ricorrenza della condotta illecita e i segnali di allarme. Il tredicesimo motivo (mancata ammissione di c.t.u.) è infondato: la consulenza tecnica è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Il quattordicesimo motivo (condanna alle spese) è infondato: la Consob, assistita da propri dipendenti iscritti all’albo, ha diritto al rimborso dei compensi professionali.
Implicazioni Pratiche
Dovere di vigilanza attiva degli amministratori non esecutivi: L’avvocato che difende un amministratore di banca deve dimostrare che il consigliere ha effettivamente esercitato i poteri cognitori connessi alla carica (richiesta di informazioni, partecipazione attiva alle riunioni, richiesta di integrazioni documentali), poiché la mera assenza di deleghe non esonera dal dovere di agire informati; la Cassazione richiede un comportamento attivo, non passivo, soprattutto in presenza di segnali di allarme.
Inapplicabilità della retroattività in mitius per le sanzioni ex art. 190 TUF: In sede di opposizione a sanzioni Consob diverse da quelle per abuso di informazioni privilegiate, l’avvocato non può invocare il principio del favor rei per chiedere l’applicazione della legge successiva più favorevole, poiché queste sanzioni non hanno natura penale; la giurisprudenza è consolidata e la Corte Costituzionale ne ha escluso l’illegittimità.
Limiti del ne bis in idem per condotte omissive: L’avvocato che eccepisca la violazione del ne bis in idem deve dimostrare che le diverse contestazioni si riferiscono al medesimo fatto storico-naturalistico; la Cassazione distingue le condotte omissive in base ai diversi prospetti informativi e alle diverse operazioni di emissione, ritenendole autonome anche se emerse dalla medesima ispezione e se sanzionate con delibere contestuali.
Nota della Redazione
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La Cassazione conferma la legittimità della prova per presunzioni e la decorrenza del termine di decadenza dalla conclusione delle indagini; la rimodulazione della sanzione non segue un criterio aritmetico.
La prova dell’abuso di informazioni privilegiate può fondarsi su presunzioni globali; la rimodulazione della sanzione dopo lo jus superveniens va effettuata entro la nuova cornice edittale.