Appalti: debito fiscale oltre 5.000 euro ed esclusione (Corte cost. n. 138/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il codice dei contratti pubblici allora in vigore. Resta valida la regola che esclude dalle gare d’appalto l’impresa con debiti fiscali definitivamente accertati superiori a 5.000 euro, anche quando l’appalto vale molti milioni.
Cosa prevede la norma. Chi partecipa a una gara pubblica deve essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. La violazione definitivamente accertata e’ considerata “grave”, e quindi porta all’esclusione, quando l’omesso pagamento supera l’importo indicato dall’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, oggi pari a 5.000 euro. Per le violazioni non ancora definitive vale invece un criterio diverso: la soglia e’ il 10 per cento del valore dell’appalto e comunque non meno di 35.000 euro.
Il caso. Un’unione di acquisto tra aziende sanitarie aveva bandito una gara da circa 9.543.000 euro per il trasporto interno di pazienti, di materiale biologico e di salme. L’impresa rimasta seconda ha impugnato l’aggiudicazione: a suo dire la vincitrice andava esclusa perche’ non in regola con il fisco. Risultava infatti un debito di 18.000 euro per contributo unificato e sanzioni, somma poi versata. Il tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso. In appello il Consiglio di Stato ha ritenuto che, applicando la norma, l’aggiudicataria dovesse essere esclusa, e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Secondo il Consiglio di Stato la soglia fissa di 5.000 euro e’ irragionevole e sproporzionata, quindi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Quell’importo nasce per uno scopo diverso: bloccare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a chi ha cartelle esattoriali insolute, e solo fino a concorrenza del debito. Usarlo come causa automatica di esclusione dalle gare produrrebbe esiti sproporzionati, come nel caso deciso, dove il debito era 530 volte inferiore al valore dell’appalto. Il giudice chiedeva una pronuncia che imponesse di collegare la soglia anche al valore dell’appalto.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha applicato il test di proporzionalita’: la misura deve essere idonea allo scopo, necessaria e non produrre oneri sproporzionati. La regola e’ idonea, perche’ serve a selezionare imprese affidabili e a spingere tutti a pagare le imposte nei tempi di legge; l’importo fisso, inoltre, evita l’esclusione per violazioni minime e mette tutti i concorrenti nelle stesse condizioni, con regole note in anticipo. La regola e’ necessaria, perche’ la direttiva europea 2014/24/UE obbliga gli Stati a escludere chi ha violazioni fiscali definitivamente accertate e ammette deroghe solo per “piccoli importi di imposte”. Sul terzo passaggio la Corte riconosce che l’articolo 48-bis nasce per finalita’ esattive, non per gli appalti, ma osserva che quella soglia esprime comunque un livello di significativita’ del debito fiscale, e la scelta di usarla rientra nella discrezionalita’ del legislatore. Infine la Corte esclude che la disciplina delle violazioni non definitive possa servire da termine di paragone: li’ il debito potrebbe rivelarsi inesistente, e l’esclusione e’ solo facoltativa per lo Stato. Da qui la non fondatezza della questione.
L’indicazione al legislatore. La Corte aggiunge due rilievi che non modificano la norma. Spetta al legislatore, nel rispetto delle regole europee, valutare se fissare una soglia diversa, per allargare la partecipazione alle gare, e se lasciare in gara chi paga tempestivamente il debito fiscale.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia per ora. Un’impresa che partecipa a una gara pubblica puo’ essere esclusa per un debito fiscale definitivamente accertato di poco superiore a 5.000 euro, quale che sia il valore dell’appalto. Il debito rileva anche se riguarda voci diverse dalle imposte in senso stretto, come il contributo unificato dovuto per le cause. Conviene quindi verificare la propria posizione prima di presentare l’offerta, senza fermarsi ai soli certificati dell’Agenzia delle entrate, e sanare eventuali debiti prima della domanda di partecipazione. La stessa regola e’ oggi riprodotta in termini sostanzialmente identici negli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il codice dei contratti pubblici attualmente in vigore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/138
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.