Carta docenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Umbria n. 134 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, il creditore non è tenuto a riattivare la procedura amministrativa telematica prevista dall’Amministrazione né ad attendere, senza certezza di tempi, che la propria posizione sia presa in considerazione. La pretesa di subordinare l’esecuzione del giudicato alla riapertura della procedura amministrativa è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma impone al docente tali adempimenti, né dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata la mancata integrale esecuzione, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e può fin d’ora nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrisponderle il beneficio economico del bonus carta del docente, pari a euro 500 annui, per l’aggiornamento e la formazione, relativamente all’anno scolastico 2018/19.
Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il ricorrente espone di non aver ancora ricevuto il bonus. Chiede quindi che, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., sia assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire e che, in caso di inutile decorso, sia nominato un commissario ad acta per la corresponsione in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’integrale pagamento delle somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque accertato.
Nel merito, il Tribunale richiama la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti, già affermata in numerosi giudizi analoghi. Respinta è la tesi difensiva dell’Amministrazione, che fonda la legittimità del mancato pagamento sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e sul sito dell’USR Umbria, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro.
Il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione sia concretamente presa in considerazione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.
In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus, il Tribunale conferma tali considerazioni e conclude per l’assenza di ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza. Quanto all’individuazione del commissario, il Collegio rinvia alle statuizioni delle sentenze richiamate, individuandolo nel Prefetto competente per territorio.
Il ricorso è pertanto accolto: è assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e, fin d’ora, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. Al commissario spetta un compenso di euro 500,00, a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, in considerazione della serialità dei giudizi, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Nota della Redazione
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