Annullamento in autotutela del titolo edilizio e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 170 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, annulla in autotutela il provvedimento impugnato, satisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente. In tal caso il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese di lite costituisce corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice quando l’esito del giudizio dipenda dalla tempestività dell’azione amministrativa di riesame.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il permesso di costruire n. 15880/2025 rilasciato dal Comune di Vieste, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. Nelle more del giudizio, il Comune adottava l’ordinanza n. 45 del 3 dicembre 2025, con la quale disponeva l’annullamento in autotutela del titolo edilizio gravato. La controversia veniva quindi trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con le parti sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato come l’annullamento in autotutela del permesso di costruire intervenuto medio tempore avesse determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’atto impugnato risultava, infatti, eliminato dal mondo giuridico, con piena satisfazione della pretesa sostanziale azionata dai ricorrenti.

Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi dell’esito processuale proprio delle ipotesi in cui il provvedimento impugnato venga rimosso dall’Amministrazione con efficacia retroattiva e l’utilità richiesta dal ricorrente debba considerarsi ormai conseguita.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che l’iniziativa satisfattiva dell’Amministrazione era sopraggiunta in corso di causa. La decisione evidenzia come, in simili evenienze, la soccombenza virtuale non possa essere agevolmente predicata, rendendo equo lasciare gli oneri processuali a carico di ciascuna parte.

La sentenza, resa in forma semplificata, è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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