Esclusione da concorso in Guardia di finanza e guida in stato di (Cons. Stato n. 10069 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso alle Forze di polizia, fondata su una condanna per guida in stato di ebbrezza costituente reato, non può essere disposta sulla base di una valutazione astratta della gravità del fatto. L’Amministrazione deve accertare e motivare in concreto la rilevanza dell’episodio, esaminandone le modalità e le circostanze, e dar conto delle ragioni per cui esso denota, nel momento in cui l’esclusione è disposta, la mancanza dei requisiti di moralità e condotta. Tale obbligo è rafforzato, in sede di ottemperanza, dal giudicato che ha annullato la precedente esclusione e trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024, che ha escluso ogni rigido meccanismo preclusivo collegato a quella condotta. Il provvedimento che si limiti a ribadire l’avvenuto accertamento del reato, senza valutazione individualizzante, non costituisce corretta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

L’appellato aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, collocandosi tra gli idonei non vincitori. In sede di scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione lo aveva escluso per carenza dei requisiti di moralità e condotta, in ragione di una sospensione della patente subita anni prima e di una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Il TAR Lazio, con una prima sentenza, aveva annullato quell’esclusione per difetto di motivazione e contraddittorietà, non essendo provato il nesso tra la condotta e il difetto dei requisiti. L’Amministrazione aveva quindi riesercitato il potere, ma il TAR, in un primo giudizio di ottemperanza prima e in un secondo giudizio poi, aveva rilevato il perdurante inadempimento, dichiarando la nullità dell’ultimo provvedimento e nominando un commissario ad acta. Da qui l’appello del Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal concetto di giudicato a formazione progressiva, che consente al giudice dell’ottemperanza di integrare e dettagliare le argomentazioni rese in sede di cognizione, richiamando in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023. Dalle sentenze di annullamento discende non solo l’effetto demolitorio, ma anche l’effetto conformativo, che impone all’Amministrazione di non reiterare i vizi riscontrati (Cons. Stato, sez. II, n. 3274 del 2024).

Nel caso concreto, il giudicato aveva già accertato che l’Amministrazione non aveva provato il nesso di causalità tra la condotta e la carenza dei requisiti, e che il provvedimento del 2016 contraddiceva la valutazione positiva formulata al momento dell’inserimento in graduatoria. Il TAR, nel primo giudizio di ottemperanza, aveva poi rilevato che la Guardia di finanza non aveva valutato in concreto le circostanze dell’episodio e la sua attuale sintomaticità.

La Sezione sottolinea che l’obbligo di valutazione individualizzante è rafforzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 33 del d.lgs. n. 95/2017: la guida in stato di ebbrezza non può determinare alcun rigido meccanismo preclusivo, ma va valutata caso per caso. Ne deriva, come già affermato dalla sezione, che l’esclusione non può fondarsi su formule stereotipe (Cons. Stato, sez. II, n. 5982 del 2024), dovendo l’Amministrazione esaminare le circostanze concrete della condotta (Cons. Stato, sez. II, n. 7384 del 2024).

L’ultimo provvedimento della Guardia di finanza si limita invece ad affermare in astratto la gravità e l’inconciliabilità del fatto con i compiti istituzionali, senza confrontarsi con le modalità concrete dell’episodio, con il suo carattere isolato e risalente nel tempo. Per questo non costituisce corretta esecuzione del giudicato e l’appello va respinto.

La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è invece inammissibile, perché formulata in un atto non notificato e perché attiene all’ottemperanza della sentenza che ha disposto le astreintes, rientrando nella competenza del TAR. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 4.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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