Mansioni superiori DSGA, indennità differenziale e posizione economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19259 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori del personale ATA con funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il comma 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 quantifica il compenso dovuto in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente incaricato. Nel sottraendo va inclusa anche la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Ne deriva che l’indennità differenziale si riduce con l’aumentare dell’anzianità e può azzerarsi del tutto; ove l’accertamento del giudice di merito escluda qualsiasi differenza retributiva, la censura è infondata oltre che inammissibile, perché sollecita una disciplina contrattuale non più applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Due lavoratori inquadrati nel profilo ATA, area B, dell’amministrazione scolastica hanno dedotto di aver svolto in fatto le funzioni superiori di DSGA presso gli istituti indicati nel ricorso, chiedendone il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici. Hanno altresì contestato la decurtazione e l’assorbimento dell’equivalente retributivo della posizione economica raggiunta come ATA con gli emolumenti spettanti a titolo di indennità per le funzioni superiori.
La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto di primo grado. In assenza di motivi di gravame sul punto, ha dato atto della prescrizione dei crediti anteriori al 19.12.2014 ed ha escluso l’esistenza di crediti retributivi. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Ministero dell’istruzione e del merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, prevista dall’art. 62 del c.c.n.l. Scuola del 29 novembre 2007, sostenendo che la posizione economica sia emolumento distinto e separato rispetto all’indennità di mansioni superiori e vada sempre corrisposta.
La Corte richiama integralmente la propria pronuncia Cass. n. 15198 del 2024, di cui riporta i passaggi essenziali. Il comma 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 è disposizione speciale rispetto alla disciplina generale del d.lgs. n. 165 del 2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. La norma sopravvenuta lascia immutato il minuendo, ma modifica il sottraendo valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente incaricato.
Il Collegio ribadisce che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità secondo fasce progressive, il differenziale è destinato a ridursi con l’aumentare dell’anzianità e può azzerarsi per chi abbia superato i ventuno anni di servizio. Il richiamo è alla Corte cost. n. 108/2016 e alla Corte cost. n. 71/2021, che hanno escluso il contrasto con l’art. 36 Cost., valorizzando la selezione concorsuale del DSGA e la sua appartenenza a un ruolo diverso. Ne consegue che la posizione economica va inclusa nel sottraendo: l’indennità spettante è pari al differenziale fra il trattamento complessivo goduto dall’assistente e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, e va corrisposta in aggiunta solo ove l’operazione aritmetica dia esito positivo.
Il primo mezzo è pertanto inammissibile, perché di fronte all’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti anteriori al 19.12.2014 invoca una disciplina contrattuale non più applicabile ratione temporis, ed è altresì infondato. La Corte territoriale ha accertato che, comparando i due trattamenti con le modalità indicate, non sussisteva alcuna differenza retributiva; trattasi di accertamento fattuale non più rivedibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è inammissibile: la sentenza d’appello dà atto dell’abbandono in appello della relativa domanda e i ricorrenti non hanno dimostrato di aver riproposto la questione, violando i requisiti di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del consolidamento solo recente della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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