Accollo interno e collaudo il professionista può chiedere compenso al committente formale (Cass. civ. Sez. II n. 19114 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera professionale, l’accordo con cui l’appaltatore si assume, nei confronti del committente, l’onere delle spese tecniche relative al collaudo dell’opera configura un accollo interno, non disciplinato dal codice civile, che non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’obbligazione originaria. Ne deriva che il professionista collaudatore può pretendere il proprio compenso dal soggetto che gli ha formalmente conferito l’incarico, restando del tutto estraneo il rapporto interno di accollo intercorrente tra committente e appaltatore. La prova del conferimento dell’incarico può essere desunta, in via diretta, dall’atto di nomina sottoscritto dal committente, senza che la contestazione sull’an e sul quantum consenta la rivalutazione dei fatti di causa in sede di legittimità.
Il Fatto
Un professionista incaricato del collaudo statico di un fabbricato residenziale otteneva, a carico della proprietaria, un decreto ingiuntivo per il compenso relativo all’attività svolta. La proprietaria proponeva opposizione, negando di aver conferito l’incarico e sostenendo che le spese tecniche dovessero gravare sull’impresa appaltatrice, in forza di un accordo tra quest’ultima e la committente. Eccepiva inoltre il frazionamento del credito, essendo pendente altra azione monitoria davanti al Tribunale per l’onorario di progettazione e direzione dei lavori.
Autorizzate le chiamate in causa, l’impresa esecutrice resisteva alle pretese. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; il Tribunale di Modena rigettava l’appello. La proprietaria proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi secondo e terzo, avvinti da connessione logica e giuridica. La prova del conferimento dell’incarico di collaudo è desunta, in via diretta, dall’atto di nomina prodotto, in cui la ricorrente figurava come committente del professionista per un corrispettivo congruo. A fronte di tale elemento probatorio inequivocabile, ogni argomentazione di segno diverso mira a ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità.
Di rilievo centrale è la qualificazione del rapporto. L’assunzione, da parte dell’impresa appaltatrice verso la committente, dell’impegno al pagamento del credito del professionista, senza il coinvolgimento del creditore, va ricondotta a un mero rapporto interno di accollo del debito, non rivendicabile dal creditore. La Corte distingue l’accollo interno dall’accolto esterno previsto dall’art. 1273 c.c.: solo quest’ultimo configura un contratto a favore del terzo e modifica i soggetti dell’obbligazione originaria. Nell’accollo interno l’accollante risponde nei confronti del solo accollato e non del creditore accollatario, che resta estraneo all’accordo anche quando vi aderisca.
Quanto al quarto motivo, la Corte conferma il rigetto: la chiamata in causa del terzo, formulata in primo grado, era fondata sul presupposto che debitrice fosse direttamente l’impresa chiamata, e non già a fini di garanzia ai sensi dell’art. 106 c.p.c. Nella chiamata del terzo in garanzia non opera l’estensione automatica della domanda attorea al terzo, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. La domanda di manleva, avanzata solo in appello, era dunque nuova.
Il quinto motivo è inammissibile, per la genericità della critica alla congruità del compenso, a fronte della liquidazione secondo i richiami tariffari e del parere del Consiglio dell’ordine. Il sesto è infondato: i crediti azionati in sede monitoria erano riconducibili a due professionisti diversi, sia pure operanti nello stesso Studio associato, e riguardavano prestazioni eterogenee, cosicché la proposizione di due giudizi distinti è legittima. Il settimo motivo è infondato, avendo il giudice di merito tratto il convincimento dai documenti prodotti, segnatamente dall’atto di nomina.
Nota della Redazione
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