Rimborso spese legali all’amministratore locale: domanda inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 1327 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della domanda giudiziale e l’individuazione del suo contenuto costituiscono attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., con l’onere, per la parte, di indicare gli atti processuali e riportarne i passi salienti ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il rimborso delle spese di difesa sostenute dall’amministratore di un ente locale presuppone che le stesse siano state erogate in adempimento di un debito proprio per fatti connessi all’incarico, non essendo applicabile l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 agli amministratori degli enti locali e non configurandosi tra costoro e l’ente un rapporto di mandato ai sensi dell’art. 1720, secondo comma, cod. civ.. Il terzo che abbia pagato un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore non può agire in ripetizione ai sensi dell’art. 2036 cod. civ., ma soltanto per l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, già sindaco di un Comune, aveva convenuto in giudizio l’ente per ottenere la restituzione della somma corrisposta direttamente a una professionista a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta nel procedimento penale promosso nei suoi confronti per un reato ambientale. La Giunta municipale aveva autorizzato il conferimento dell’incarico, ma il Comune aveva poi rifiutato il pagamento del compenso, sostenendo che le spese fossero a carico dell’indagato.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Genova aveva confermato la decisione, escludendo l’applicabilità dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 e dell’art. 1720, secondo comma, cod. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, censurando anche il carattere incontrovertibile dell’accertamento penale in sede civile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente censura in realtà l’interpretazione dell’atto di citazione operata dal giudice di merito, sostenendo che la domanda avesse ad oggetto la ripetizione di un indebito soggettivo e non il rimborso delle spese di difesa. La Corte ricorda che la rilevazione del contenuto della domanda è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo entro i limiti indicati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Le censure sono inoltre prive di specificità: il ricorrente si limita a ribadire l’errore di diritto, senza trascrivere i passi dell’atto introduttivo e del motivo di gravame dai quali desumere la causa petendi e il petitum. La parte che denuncia un’errata interpretazione della domanda deve indicare gli elementi degli atti processuali idonei a confortare la propria tesi, in ossequio all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Nel merito, la tesi della ripetizione dell’indebito è contraddittoria. La consapevolezza di adempiere un debito altrui esclude la configurabilità della surrogazione legale e dell’errore scusabile. Il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire solo per l’ingiustificato arricchimento, evenienza non prospettata nel giudizio.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, poiché muove da una ricostruzione dei fatti incompatibile con le disposizioni invocate, le quali presuppongono spese sostenute per un debito proprio, e diversa da quella non validamente censurata della sentenza impugnata. Il terzo motivo resta assorbito, poiché il primo profilo della decisione, non validamente censurato, è idoneo a sorreggere autonomamente la decisione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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