Canone aggiuntivo idroelettrico e discrezionalità regionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 4340 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che impone al concessionario uscente di derivazione idroelettrica il pagamento di un canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea dell’esercizio rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica ritratta dal concessionario; alla Regione compete la determinazione del quantum. Il canone aggiuntivo non ha natura di imposta, costituendo il corrispettivo per lo sfruttamento supplementare della derivazione idrica e per la gestione di impianti già ammortizzati. La scelta regionale di adottare un criterio unitario di quantificazione provvisoria, legato alla potenza nominale media annua, non è irragionevole né arbitraria, ove assistita da un successivo meccanismo di conguaglio.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche due deliberazioni della Giunta regionale che avevano disposto la prosecuzione in via transitoria dell’esercizio dell’impianto, subordinandola al versamento di un canone aggiuntivo. La società ha dedotto l’illegittimità costituzionale della norma regionale che prevede tale corrispettivo, per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, e l’erroneità metodologica della quantificazione operata sulla base di un documento di analisi di scenario.
Il TSAP, con sentenza non definitiva, ha respinto il ricorso e ha affidato a un verificatore l’accertamento sulla legittimità del potere tecnico-economico di quantificazione. Con sentenza definitiva ha confermato la legittimità della delibera. Avverso entrambe le pronunce la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, i ricorsi sono normalmente definiti in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ., salvo che la questione di diritto presenti particolare rilevanza. Tale requisito va escluso non solo quando la questione sia già risolta, ma anche quando il principio da enunciare sia solo apparentemente nuovo, costituendo la mera estensione di principi già affermati.
Nel merito, i primi tre motivi sono stati rigettati con continuità rispetto a un orientamento consolidato. A partire da Cass. S.U. n. 8036 del 2018, si è riconosciuto che la normativa regionale sul canone aggiuntivo esula dalla materia della tutela della concorrenza e rientra nella competenza concorrente sull’energia. Il canone aggiuntivo trova giustificazione nella protrazione della gestione dell’impianto da parte del concessionario uscente e non presenta i tratti dell’imposta, costituendo il corrispettivo per lo sfruttamento supplementare della derivazione idrica e per l’impiego di impianti ormai ammortizzati.
La tesi secondo cui la previsione regionale sarebbe stata consentita solo dopo la riformulazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 è stata smentita dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 119 del 2019 ha escluso che l’intervento regionale violasse i limiti della potestà legislativa, presupponendo che talune Regioni potessero avere già adottato norme contemplanti un canone aggiuntivo. La stessa pronuncia ha escluso la disparità di trattamento tra gestori operanti in regioni diverse, quale conseguenza necessaria del riconoscimento della competenza legislativa regionale.
Quanto al quarto motivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che il sindacato del TSAP, chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, è limitato all’accertamento dei vizi di eccesso di potere e non si estende al merito, dovendosi arrestare dinanzi a scelte meno attendibili ma congruenti con il fine. Il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione: il rigetto della domanda di annullamento esclude alla radice ogni indebita sostituzione.
Il quinto motivo è stato rigettato perché il criterio del parametro oggettivo unitario, adottato in via provvisoria e salvo conguaglio, corrisponde a quello fatto proprio dal legislatore nazionale con il d.l. n. 135 del 2018 e il TSAP ne ha escluso l’irragionevolezza e l’eccessiva onerosità in considerazione del carattere provvisorio e della previsione di successivi conguagli. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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