Supplenze su organico di fatto e onere di allegazione dell’abuso (Cass. civ. Sez. Lav n. 12556 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego scolastico, la reiterazione di contratti a termine stipulati per la copertura di supplenze su organico di fatto e per supplenze temporanee non integra di per sé un abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, salvo che il lavoratore alleghi e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al Ministero, prospettando non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda di una docente volta all’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati, condannando il Ministero al risarcimento del danno. La Corte distrettuale, richiamando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, escludeva la configurabilità di un abuso nella reiterazione, trattandosi di supplenze temporanee su organico di fatto, di durata non superiore a trentasei mesi, e rilevava la mancata allegazione di un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del Ministero.
Avverso tale decisione la docente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697, comma 1, c.c., sostenendo che le proprie deduzioni circa la sistematica copertura di posti di lavoro costanti nel tempo attraverso contratti a termine avrebbero dovuto determinare l’inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’unico motivo, rilevando che lo stralcio dell’atto introduttivo riportato nel ricorso conteneva esclusivamente considerazioni di carattere generale sul ricorso abusivo al contratto a termine da parte del Ministero, prive di qualsiasi specifica allegazione inerente alla posizione della ricorrente. Tale circostanza ha condotto al giudizio di inammissibilità del ricorso, in quanto la censura si risolveva in una contestazione dell’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che il motivo non si confrontava con l’orientamento consolidato, formatosi a partire da Cass. n. 22552 del 2016, secondo cui per i posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è configurabile l’abuso contrario alla direttiva 1999/70/CE, salvo che il lavoratore alleghi e provi che nella concreta attribuzione vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, prospettando le condizioni concrete della reiterazione.
Quanto al novellato art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, trattandosi di un accertamento che esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti. Tale valutazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità, come da ultimo confermato da Cass. n. 34357 del 2025 e Cass. n. 8175 del 2025.
La denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. è pertanto consentita solo ove attenga all’interpretazione della norma processuale violata, non già alla valutazione della condotta processuale concretamente tenuta dalle parti. In applicazione di tali principi, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.