La contestazione dei conteggi nel monitorio non rende inammissibile la prova scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11360 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione, da parte del datore di lavoro opposto, della sola “logica” del conteggio posto a fondamento della richiesta monitoria – senza affermare espressamente che l’applicazione di un diverso e più rigoroso metodo di calcolo avrebbe condotto a un risultato significativamente diverso e più favorevole – non integra una contestazione specifica della correttezza aritmetica dello stesso. Ne consegue che la prova scritta del credito, ricavabile per l’an debeatur da sentenze e per il quantum da un mero conteggio basato sulle buste paga, soddisfa i requisiti di ammissibilità del procedimento monitorio. È inammissibile, per difetto di specificità, la censura con cui si deduce l’errore nel calcolo di rivalutazione monetaria e interessi senza indicare i punti dei conteggi da cui possa desumersi l’erronea decorrenza.
Il Fatto
La società, a seguito di sentenza che aveva accertato il diritto di alcuni lavoratori alla retribuzione per lavoro straordinario, veniva destinataria di decreti ingiuntivi ottenuti dai dipendenti sulla base di conteggi. L’opposizione ai decreti veniva rigettata dal Tribunale e la società proponeva appello, sostenendo l’inammissibilità del procedimento monitorio per la mancata determinabilità del petitum e l’errore nei calcoli. La Corte d’appello di Trieste respingeva il gravame, ritenendo i conteggi coerenti con il titolo e le contestazioni della società generiche. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, vertenti sulla asserita mancata considerazione delle contestazioni ai conteggi. Ha rilevato che la Corte territoriale, con il costrutto “non tanto… quanto”, aveva inteso esprimere la subvalenza della contestazione sulla correttezza aritmetica rispetto a quella sulla logica del calcolo. La società, infatti, non aveva mai espressamente affermato che l’applicazione del metodo da essa propugnato – basato su gruppi completi di sei giorni di lavoro – avrebbe prodotto un risultato significativamente diverso in suo favore. Tale omissione rendeva la contestazione non specifica e, pertanto, le considerazioni svolte nel ricorso su conteggi alternativi e sulla contestazione di valori stipendiali sono state ritenute estranee all’ambito in cui la Corte di merito aveva riscontrato una carenza deduttiva. Ne è derivato il rigetto del primo motivo e l’insussistenza della denunciata contraddittorietà motivazionale.
Il secondo motivo, con cui si censurava l’ammissibilità della prova scritta per la presenza di contestazioni, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non si confrontava con le considerazioni decisive della Corte territoriale, secondo cui la prova scritta era ricavabile dalle sentenze per l’an debeatur e da un mero conteggio basato sulle buste paga – da cui si ricavano giorni lavorativi, assenze e retribuzione oraria – per il quantum.
Il quarto motivo, riguardante l’errato calcolo di rivalutazione monetaria e interessi, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato come la censura difettasse di specificità, non avendo la ricorrente indicato i punti dei conteggi prodotti dai lavoratori da cui desumere l’asserita “generosa” decorrenza degli accessori sull’intero capitale non ancora maturato, nonostante la produzione dei propri atti di parte e dei conteggi.
Nota della Redazione
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