Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del diritto alla riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28344 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo perseguire l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il diritto alla riliquidazione dell’importo, quando sia contestata l’applicazione del contributo, è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. e non a quella quinquennale, poiché l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 concerne la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza n. 28/2024 della Corte d’appello di Trieste, che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Udine. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto.
La Cassa propone ricorso per cassazione con tre motivi, tutti per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. L’iscritto resiste con controricorso. A seguito della richiesta di decisione depositata dalla Cassa rispetto alla proposta di definizione accelerata, viene fissata l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente la tardività della costituzione del controricorrente, depositata oltre il termine rispetto al ricorso notificato, con conseguente inammissibilità ex art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente e giudicati manifestamente infondati. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono emanare, neppure per assicurare l’equilibrio di bilancio, provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e configurano un prelievo riservato al legislatore.
Sul punto la Corte richiama Cass. n. 603/2019, che a sua volta evoca la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, la quale aveva qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. L’orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce, è dichiarato consolidato e viene confermato.
La terza doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale, è parimenti respinta. La Corte richiama Cass. n. 31527/2022, secondo cui la prescrizione breve dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito; quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ.
Non si applica l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione, mentre il caso concerne un’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Da ciò l’insussistenza di questioni di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Non si fa luogo a condanna alle spese per la tardività della costituzione. La Cassa è condannata a pagare 2.500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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