Appalto di facchinaggio e interposizione illecita di manodopera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29828 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante integra la presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 solo quando tale conferimento renda del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore. Nei c.d. appalti leggeri, in cui l’attività si risolve prevalentemente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. L’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera resta lecito quando il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una cooperativa di facchinaggio e inquadrato al quinto livello del CCNL Logistica, aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente, datrice di lavoro di fatto, per l’attività prestata dal settembre 2000.
Il tribunale prima e la corte d’appello dopo avevano rigettato la domanda, accertando la genuinità dell’appalto e l’autonomia organizzativa della cooperativa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, trattati congiuntamente perché relativi alla natura del rapporto, sono stati disattesi. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento in materia di interposizione illecita: la fornitura di mezzi da parte dell’appaltante non basta a integrare la presunzione legale assoluta di cui all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, dovendo il giudice verificare in concreto l’oggetto e il contenuto dell’appalto.
La sentenza distingue gli appalti “pesanti” da quelli “leggeri”. Nei primi il requisito dell’autonomia organizzativa va calibrato sulla titolarità o sull’organizzazione dei mezzi. Nei secondi, ad alta intensità di manodopera, è sufficiente una effettiva gestione dei propri dipendenti da parte dell’appaltatore.
La Corte ha poi ribadito che l’appalto di servizi reso con mere prestazioni di manodopera è lecito quando l’organizzazione dei mezzi costituisce un servizio in sé, svolto autonomamente, senza interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sui dipendenti. In tal senso richiama Cass. n. 18455/2023, Cass. n. 12551/2020, Cass. n. 11936/2024 e Cass. n. 15557/2019.
Nel caso concreto la corte territoriale si è attenuta a tali principi. Ha accertato che la committente indicava solo il numero degli operai necessari; la cooperativa sceglieva il personale e fissava i turni; un responsabile della sicurezza della cooperativa distribuiva i lavoratori; i dispositivi di sicurezza e i carrellini erano della cooperativa; il potere disciplinare era esercitato dalla cooperativa, come provato dai provvedimenti irrogati allo stesso ricorrente. Il potere direttivo restava dunque in capo all’appaltatore, che concedeva permessi e ferie. La quarta censura, relativa alla valenza della conciliazione con rinuncia ad impugnare l’esclusione da socio, è stata ritenuta priva di rilievo, trattandosi di argomento non dirimente.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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