Il precedente penale per omicidio stradale è ostativo alla concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 14413 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, che deve valutare la capacità di stabile integrazione dello straniero mediante un giudizio prognostico sulla sua futura adesione ai valori della comunità nazionale. La condanna per un reato, anche a pena sospesa, è legittimamente valutabile come fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali, a prescindere dalle particolari circostanze della commissione e dal successivo esito del giudizio prognostico. La stabile integrazione lavorativa e familiare costituisce il prerequisito della domanda, non un elemento di speciale merito idoneo a superare il motivo ostativo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al controllo di logicità, completezza istruttoria e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, presentava nel 2018 istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, dopo preavviso di rigetto, in ragione di una condanna per il reato di omicidio stradale, emessa nel 2020 dal GUP e divenuta irrevocabile nel 2022, con pena sospesa di un anno.
Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 91/1992. In particolare, l’istante lamentava che l’Amministrazione non avesse considerato le circostanze attenuanti del fatto (orario notturno, piazzale privato, contesto lavorativo, assenza di alterazione) e la sua stabile integrazione sociale e lavorativa in Italia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale: nella giurisprudenza richiamata è il criterio della sede dell’autorità che ha adottato l’atto a prevalere, salvo che l’atto produca effetti diretti esclusivamente in un ambito territoriale limitato. Il decreto ministeriale di diniego, incide sulla pretesa sostanziale e riveste efficacia ultraregionale, configurandosi come provvedimento che nega lo status di cittadino, e non come decisione prefettizia di inammissibilità, con conseguente radicamento della competenza presso il TAR Lazio.
Nel merito, il Collegio ha respinto la censura, osservando che l’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992, usando il verbo “può”, attribuisce all’Amministrazione una valutazione discrezionale circa l’inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il ricorrente deve dimostrare l’assenza di precedenti penali e l’esistenza di una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di civile convivenza.
La condanna per omicidio stradale, nonostante le circostanze della commissione e la pena sospesa, è stata ritenuta un fatto storico legittimamente valutabile come indice di una personalità non incline al rispetto delle norme penali preposte alla prevenzione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che distingue il piano penale da quello amministrativo, affermando che lo stesso fatto può essere valutato negativamente in sede di concessione della cittadinanza, a prescindere dagli esiti dell’iter giudiziario. Ha inoltre valorizzato il fatto che il reato risulti successivo alla domanda di concessione, elemento che rafforza il giudizio negativo.
Quanto al radicamento lavorativo e familiare, il TAR ha precisato che lo stabile inserimento costituisce il prerequisito della richiesta e non un titolo di speciale merito capace di superare il constatato motivo ostativo. Poiché la concessione presuppone che “nessun dubbio” sussista sulla piena adesione ai valori costituzionali, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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