Cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 812 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a., il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più ravvisabile l’interesse della ricorrente alla tutela giurisdizionale. L’avvenuto adempimento successivo alla notifica del titolo esecutivo e alla proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale ha dato causa alla lite per non aver ottemperato nei termini di legge; conseguentemente, le spese e gli onorari del giudizio sono posti a suo carico e liquidati con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Cagliari che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente, depositata in data 14 maggio 2026, con cui si dava conto dell’avvenuto riconoscimento del bene della vita da parte della parte pubblica nelle more del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere e venir meno dell’interesse alla decisione, fatta eccezione per le spese e gli onorari anticipati dalla difesa.
Il TAR ha quindi rilevato che, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, non residuava alcuna utilità da riconoscere alla ricorrente, sicché il giudizio andava definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La difesa erariale, costituita con atto di mera forma, nulla aveva replicato all’udienza camerale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, ritenuta soccombente virtuale per aver comunque dato causa al giudizio, non avendo ottemperato alla sentenza nei termini di legge nonostante la notifica del titolo esecutivo. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in quanto anticipatarie.
Nota della Redazione
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