Sostituzione del commissario ad acta e nuovo funzionario ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 (TAR Basilicata n. 300 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato ex legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione e la persistente necessità di dare attuazione al titolo esecutivo legittimano la sostituzione del commissario ad acta, originariamente individuato nel funzionario dirigente competente. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, lett. g), l. n. 207/2024, il giudice amministrativo è tenuto a nominare, quale commissario ad acta, un funzionario dell’amministrazione soccombente, con compenso non superiore a 150 euro per ciascun incarico definito. Nell’ipotesi di giudizio già definito con sentenza passata in giudicato, comprensiva della liquidazione delle spese di lite, l’istanza di sostituzione non richiede la liquidazione di ulteriori spese.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo una lunga vicenda processuale risalente al 1983, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Potenza un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore. Il TAR Basilicata, con sentenza del 2018, aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, concedendo all’amministrazione un termine per provvedere e nominando quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali.
A causa della perdurante inerzia e di una questione relativa alla correzione di un errore materiale sul nome del beneficiario, il ricorrente aveva più volte sollecitato la sostituzione del commissario, istanza reiterata nel dicembre 2025 dopo la correzione del titolo esecutivo. Il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio e acquisito le relazioni richieste, ha infine valutato la domanda nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata l’istanza di sostituzione, considerando la documentazione prodotta e la nota del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero, che evidenziava la competenza in materia di decreti “Pinto” depositati fino al 31 dicembre 2022. La nomina del nuovo commissario è stata disposta individuando tale figura apicale, in sostituzione del dirigente originariamente designato.
La decisione si fonda sul quadro normativo sopravvenuto. L’art. 1, comma 817, lett. g), l. n. 207/2024, in vigore dall’1 gennaio 2025, ha modificato il comma 8 dell’art. 5-sexies della l. n. 89/2001, imponendo al giudice amministrativo di nominare quale commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente, riconoscendo allo stesso un compenso non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito.
Il Collegio ha inoltre precisato che il ricorrente può avvalersi della facoltà di rinnovare la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità dei commi 3 e 3-bis, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2026, secondo quanto stabilito dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), l. n. 207/2024.
Da ultimo, il TAR ha escluso la necessità di una nuova liquidazione delle spese di lite, in quanto il giudizio era già stato definito con sentenza che conteneva la condanna dell’amministrazione al pagamento delle stesse. L’istanza di sostituzione del commissario ad acta costituisce, infatti, una fase incidentale del giudizio di ottemperanza ormai concluso.
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Nota della Redazione
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