Compensazione impropria e omessa pronuncia sulla ripetizione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20998 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione tra crediti reciproci del datore di lavoro e del lavoratore, la compensazione impropria opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento, senza necessità di alcuna richiesta di parte, talché è immune da vizi logici la decisione che, riconosciuto il diritto dell’impresa all’indennità sostitutiva del preavviso, la ponga a raffronto con quanto dalla medesima dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, restando estranea ogni questione relativa al pagamento già eseguito in forza della pronuncia di primo grado, da risolvere in executivis. Nel giudizio di legittimità va distinta l’ipotesi dell’omesso esame di una domanda da quella della censura sull’interpretazione che ne abbia dato il giudice di merito: solo nella prima si verte in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la Corte procede all’esame diretto degli atti; nella seconda l’accertamento è riservato al merito. La riforma della sentenza di primo grado impone al giudice dell’appello di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia travolta, sostanzialmente afferente a una ripetizione di indebito.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la giusta causa di dimissioni del lavoratore. Il giudice di secondo grado ha riconosciuto il diritto della società all’indennità sostitutiva del preavviso e, operata la compensazione con l’importo oggetto dell’ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 423 cod. proc. civ., ha condannato il lavoratore al pagamento di una somma residuale, oltre interessi, regolando le spese del doppio grado con compensazione parziale.
La società lamenta, con il primo motivo, che la Corte d’appello abbia operato la parziale compensazione tra indennità sostitutiva del preavviso e competenze di fine rapporto senza considerare il già avvenuto pagamento delle competenze di fine rapporto in esecuzione dell’ordinanza di primo grado. Con il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di refusione delle spese legali di primo grado. Il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che la Corte d’appello ha effettuato una compensazione impropria, che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento, senza necessità di alcuna richiesta di parte, richiamando sul punto Cass. n. 3269 del 2025. Nessuna domanda era stata formulata al riguardo dalla ricorrente, che solo in via subordinata aveva chiesto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Il percorso argomentativo del giudice di merito è immune da vizi logici: accogliendo integralmente la domanda principale dell’impresa, e cioè riconoscendo il diritto della società al pagamento dell’indennità di preavviso, la Corte ha operato in sede giudiziale la compensazione impropria tra quanto alla società spettante e quanto dalla stessa dovuto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto. La ricorrente non ha allegato l’avvenuto pagamento in dispregio di quanto disposto dall’art. 366 cod. proc. civ., né lamenta l’omessa pronuncia su una propria domanda di restituzione, ma esclusivamente l’erroneità della compensazione.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui l’onere di indicazione specifica dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem mediante generico rinvio ad atti del giudizio di appello, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano al giudice di legittimità il controllo della decisività dei punti controversi (Cass. n. 342 del 2021). Poiché la decisione d’appello prende il luogo di quella di primo grado, nei limiti del tantum devolutum quantum appellatum, ogni questione sul pagamento eseguito dovrà essere risolta in executivis.
Il secondo motivo è fondato. Va preliminarmente distinta l’ipotesi dell’omesso esame di una domanda da quella della censura sull’interpretazione datane dal giudice di merito: solo nella prima si verte in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti; nella seconda l’interpretazione della domanda integra accertamento riservato al merito (Cass. n. 15603 del 2006; Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 30684 del 2017).
Nella specie la parte aveva effettivamente formulato una domanda ad hoc in appello, derivante dall’intervenuto pagamento di quanto statuito a titolo di spese per il primo grado, nel quale l’altra parte era risultata integralmente vittoriosa. La Corte di merito, nel procedere alla nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi, ha omesso di provvedere su tale autonoma domanda, sostanzialmente afferente a una ripetizione di indebito. La sentenza è pertanto cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché esamini la domanda di restituzione delle spese legali e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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