Spese di lite e parte parzialmente vittoriosa nel licenziamento del dirigente (Cass. civ. Sez. Lav n. 6540 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento parziale della domanda, ancorché articolata in più capi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte parzialmente vittoriosa, ma questa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte. La soccombenza reciproca consente la sola compensazione, non la condanna del vincitore. La regola generale impone che a sopportare le spese sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale, e tale è anche la parte che, pur avendo agito o resistito con argomentazioni parzialmente fondate, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. La condanna della parte vittoriosa alle spese resta ammessa solo nell’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente di una compagnia assicurativa, impugnava il licenziamento intimatole nel luglio 2018, nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione societaria culminata in una fusione per incorporazione. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la giustificatezza del recesso, escludeva l’indennità supplementare e rideterminava la retribuzione globale di fatto.

I giudici di secondo grado ponevano le spese del doppio grado a carico della dirigente nella misura di due terzi, pur riconoscendo che la società avrebbe dovuto provvedere al pagamento del trattamento speciale, delle spettanze di fine rapporto e del TFR. Proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, con otto motivi; resisteva la società controricorrente.

La Motivazione della Corte

I primi motivi investono la giustificatezza del licenziamento dirigenziale. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il rapporto del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali e la nozione di giustificatezza contrattuale non coincide con quella di giustificato motivo.

Il recesso non sfugge tuttavia ai limiti generali dei poteri datoriali: non può essere frutto di scelte arbitrarie, pretestuose o persecutorie, né contrario a correttezza e buona fede. L’apprezzamento su tali profili e sull’effettività delle ragioni addotte è però riservato al giudice del merito e, nel vigore del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si sottrae al sindacato di legittimità.

La Corte esclude il repêchage per il licenziamento dirigenziale per esigenze di ristrutturazione, incompatibile con la posizione del lavoratore assistita da libera recedibilità. Quanto al giudicato interno, precisa che l’appello si estende ai punti connessi a quelli censurati. Il motivo sulla retribuzione utile per il trattamento speciale è respinto, spettando al giudice del merito valutare la non contestazione dei fatti.

È invece fondato l’ultimo motivo, sulle spese. La lavoratrice, parzialmente vittoriosa in primo grado perché aveva agito anche per ottenere il trattamento speciale, le spettanze di fine rapporto e il TFR, non poteva essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte. La Corte richiama le Sezioni Unite, che escludono la condanna del vincitore e valorizzano la gravità ed eccezionalità delle ragioni della compensazione.

La sentenza è cassata sul motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., compensando integralmente le spese di merito e quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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