Inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15565 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare le disposizioni assunte violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamate, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. Non può la Corte supplire con ricerca officiosa alla carenza del ricorrente. Parimenti inammissibile è il motivo che solleciti una revisione della ricostruzione dei fatti o una rilettura delle prove, invadendo il sindacato riservato al giudice di merito. Il motivo che ometta di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza gravata è inammissibile. La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato esercizio di tale facoltà.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio la struttura sanitaria datrice di lavoro, deducendo l’illegittimità della reiterazione di contratti a termine succedutisi per un lungo arco temporale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità della reiterazione e condannando la struttura al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame della struttura e respingendo l’appello autonomo della lavoratrice, aveva invece escluso l’illegittimità, ravvisando la giustificazione dei contratti nella situazione di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e nelle previsioni derogatorie applicabili, nelle more della procedura concorsuale. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i quattro motivi, tutti scrutinati in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c., e li dichiara integralmente inammissibili.

Il primo motivo, articolato sul duplice profilo dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in tema di assunzioni a termine e direttiva 1999/70/CE, è inammissibile perché si sostanzia in richiami diffusi e tralatizi alla giurisprudenza europea senza alcun concreto confronto con il percorso argomentativo della decisione gravata, di cui vengono apoditticamente contestate le conclusioni. Il ricorrente ha l’onere di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni. Sul versante dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il motivo invade il sindacato riservato al giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove.

Il secondo motivo è inammissibile perché omette radicalmente di confrontarsi con la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva affermato l’esistenza di una illegittima reiterazione, ma l’aveva anzi esclusa, ritenendo la successione dei rapporti giustificata dal blocco delle assunzioni e dalle previsioni derogatorie.

Il terzo motivo, relativo all’omessa ammissione dei mezzi di prova, è inammissibile per una pluralità di carenze: il ricorrente deve dimostrare di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni in appello; deve allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre all’ammissione e la decisività del mezzo; deve dimostrare il nesso eziologico tra l’omesso accoglimento e l’errore addebitato al giudice.

Il quarto motivo, concernente il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, è inammissibile perché tale facoltà rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non soggetto a obbligo di espressa motivazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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