Mescolanza di motivi ex art. 360 c.p.c. e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 15403 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riferibili alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. Una tale formulazione rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, per ricondurle ai mezzi d’impugnazione previsti dalla norma. È invece ammissibile il ricorso che cumuli in un unico motivo le censure dei nn. 3 e 5, purché evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o applicazione delle norme e i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, e due persone fisiche convenivano in giudizio la banca presso il Tribunale di Taranto, chiedendo la nullità della pattuizione sulle commissioni di massimo scoperto e la rideterminazione del saldo del conto corrente. Il Tribunale, in parziale accoglimento, dichiarava la nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto, rideterminava il saldo in favore della banca e rigettava le altre domande.
La Corte d’appello rigettava l’appello, rilevando che la banca aveva eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie, qualificando come solutorie le rimesse anteriori al decennio e rideterminando il credito finale. I soccombenti ricorrevano in cassazione con quattro motivi, trattati con unitaria argomentazione. La banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, perché oggetto di trattazione unitaria da parte dei ricorrenti, e li dichiara inammissibili. Il principio richiamato è quello della non consentita commistione tra i vizi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: non è possibile prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili, come la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il collegio richiama i propri precedenti, Cass. n. 3397/24 e Cass. n. 26874/18, secondo cui una simile tecnica redazionale attribuisce indebitamente al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, per poi decidere su di esse. I motivi, pur intestati sinteticamente con il riferimento alle norme asseritamente violate, sono poi esplicitati in modo generico, anche attraverso richiami a precedenti di legittimità le cui argomentazioni non consentono di desumere in modo chiaro e specifico le critiche alla sentenza impugnata.
La Corte distingue poi l’orientamento opposto, Cass. n. 8915/18, secondo cui è ammissibile il ricorso che cumuli in un solo motivo le censure dei nn. 3 e 5, allorché evidenzi specificamente le doglianze sull’interpretazione o applicazione delle norme e i profili di ricostruzione del fatto. Nel caso concreto la condizione non ricorre: le doglianze risultano mescolate, con scarni riferimenti alla violazione di legge, all’omesso esame di fatti decisivi e all’erronea o apparente motivazione.
La critica più consistente, relativa all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e alla natura ripristinatoria delle rimesse sul conto per la parte eccedente il fido, è priva di specificità e non autosufficiente: i ricorrenti non indicano quando e in quali termini la questione sia stata dedotta in appello. Lo stesso vale per la questione del superamento del tasso-soglia, dedotta in maniera vaga e senza riferimento concreto agli atti di causa. La Corte aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata non è affatto apparente, ma espressa chiaramente, seppure sinteticamente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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