Appalto, prova della conclusione del contratto e assegno a titolo di acconto (Cass. civ. Sez. II n. 16312 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Con specifico riferimento all’appalto, spetta all’appaltatore che agisca per ottenere il pagamento del corrispettivo provare la stipulazione del contratto, oltre che la sua esecuzione, ove il committente ne eccepisca, a monte, l’inesistenza. Ne consegue che la sentenza d’appello che ponga a carico dell’obbligato l’onere di dimostrare la mancata conclusione del contratto e desuma l’esistenza dell’appalto dal mero mancato riscontro di una ricostruzione alternativa viola l’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Un fallimento ha azionato in via monitoria il pagamento del corrispettivo residuo per i lavori di finitura eseguiti nell’appartamento dell’ingiunto, sul presupposto di un incarico di appalto conferito da quest’ultimo. L’ingiunto ha proposto opposizione, contestando l’esistenza del titolo e la riferibilità alla causale indicata del pagamento eseguito mediante assegno.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, per mancanza di prova dell’esecuzione delle opere su incarico dell’ingiunto. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, rigettando l’opposizione e confermando il decreto, valorizzando il testo del preliminare di vendita, il mancato riscontro della tesi difensiva dell’opponente e il pagamento dell’acconto. Avverso la sentenza d’appello l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale addossato all’obbligato l’onere di provare la fondatezza delle proprie difese, pena l’accoglimento della domanda. Il motivo è stato ritenuto fondato.

Il ragionamento muove dalla constatazione che la Corte d’appello ha invertito l’onere probatorio, ponendo a carico di chi subisce la richiesta di pagamento il compito di dimostrare la mancata stipulazione del contratto. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che la tesi dell’ingiungente fosse corroborata dal pagamento eseguito a mezzo assegno bancario, senza che l’emittente avesse specificato l’anticipo cui il versamento si riferiva.

La Corte ha chiarito che, essendo stato il creditore ingiungente a dedurre che il pagamento si riferiva all’anticipo sul corrispettivo dell’appalto, doveva essere lo stesso deducente a dimostrare tale imputazione in collegamento con il titolo cartolare. Diversa è l’ipotesi in cui sia il debitore a negare la persistenza dell’obbligazione allegando il pagamento mediante assegno: solo in tal caso grava su di lui la prova della riconducibilità del titolo astratto al rapporto causale.

La Corte ha inoltre rilevato che la fonte negoziale dell’obbligazione azionata doveva essere dimostrata dall’ingiungente e non poteva desumersi dal mancato riscontro di una ricostruzione alternativa a cura dell’obbligato. Su tali basi ha ribadito il principio secondo cui, in caso di contestazione dell’esistenza del titolo, è l’appaltatore a dover provare la stipulazione del contratto.

Accolto il primo motivo, gli ulteriori sono rimasti assorbiti perché da esso dipendenti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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