Giurisdizione e appello: la rimessione al primo giudice è definitiva (Cass. Sez. Un. n. 5538 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice d’appello, riformando o annullando la decisione di primo grado, afferma la giurisdizione negata dal primo giudice e rimette la causa a quest’ultimo è sentenza definitiva, immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Essa non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., di separata impugnazione delle sentenze non definitive su mere questioni, perché conclude il giudizio dinanzi al giudice di appello, esaurendone il potere decisorio. Il mancato tempestivo ricorso ne determina il passaggio in giudicato e l’inammissibilità dei motivi, proposti avverso la successiva sentenza di merito, che investano quelle statuizioni. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inoltre, non si configura quando questi abbia applicato il quadro normativo vigente, anche solo interpretandolo, e non una norma da sé creata.

Il Fatto

La società concessionaria della gestione autostradale impugnò davanti al TAR Abruzzo il verbale con cui la Provincia di Teramo aveva contestato l’occupazione abusiva, per l’anno 2013, dello spazio sovrastante una strada provinciale mediante un pontone autostradale, con violazione dell’obbligo di corrispondere il canone e del regolamento COSAP provinciale.

Il TAR dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Cons. Stato, con sentenza n. 3517/2019, affermò la giurisdizione amministrativa e rimise la causa al primo giudice. Riassunto il giudizio, il TAR rigettò il ricorso nel merito; la decisione fu riformata dal Cons. Stato con sentenza n. 10015/2023, che accolse l’appello principale della società e rigettò quello incidentale della Provincia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le decisioni, articolando tre motivi di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite esaminano anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente con riferimento alle statuizioni sulla giurisdizione contenute nella sentenza n. 3517/2019.

La Corte richiama il mutamento giurisprudenziale avviato da Sezioni Unite n. 25774 del 22.12.2015: la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.. Tra le sentenze definitive rientra l’ipotesi della rimessione al primo giudice perché il giudice d’appello dichiara la giurisdizione negata in primo grado: quella pronuncia conclude il giudizio e consuma il compito del giudice di appello.

L’orientamento è costante anche per i giudizi davanti ai giudici speciali, come confermano Sezioni Unite n. 21194 del 13.09.2017, n. 10015 del 15.04.2021 e n. 38597 del 06.12.2021, le ultime due rese proprio su ricorsi avverso decisioni del Cons. Stato. Non è pertinente il richiamo dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., che riguarda solo le questioni pregiudiziali che non definiscono il giudizio dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

Infondata è anche la tesi dell’ammissibilità dell’impugnazione congiunta delle due decisioni, fondata sulla pretesa efficacia soltanto sopravvenuta dell’overruling per i giudici speciali: la Corte ricorda che già in epoca anteriore alla scadenza del termine esistevano precedenti resi su sentenze dei giudici speciali in materia di giurisdizione, tra cui Sezioni Unite n. 48 del 17.01.2002 e Sezioni Unite n. 21194 del 13.09.2017. Ne deriva l’assorbimento della seconda eccezione e l’inammissibilità dei primi due motivi, svolti unicamente avverso la sentenza n. 3517/2019 ormai irrevocabile.

Quanto al terzo motivo, il motivo è respinto nel merito. Il Cons. Stato si è conformato alla domanda, la cui devoluzione alla giurisdizione amministrativa è ormai coperta da giudicato, negando l’obbligo per la concessionaria di munirsi della concessione e facendo conseguire alla negata abusività dell’occupazione la non debenza del canone, con mera valenza argomentativa. Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, poiché, secondo Sezioni Unite n. 18722 del 09.07.2024, l’eccesso si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da sé creata, non già quando interpreti, anche estensivamente o analogicamente, una disposizione di legge. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *