Automatismo previdenziale e TFS per il servizio prestato in convenzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13823 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola generale nei vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che prevedano espressamente anche la limitazione dell’automatismo al caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi. Ne consegue che, nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, non viene meno la continuità del rapporto di lavoro e il diritto al trattamento di fine servizio matura, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche con riferimento alla quota relativa al periodo prestato alle dipendenze dell’ente ospedaliero, ivi compreso il servizio svolto in regime di convenzione presso i Policlinici universitari.
Il Fatto
La vicenda riguarda un lavoratore, dipendente del Comparto Enti locali e sanità, immesso nei ruoli di una ASL napoletana. Il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto in suo favore il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dell’intero periodo di servizio prestato, dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985, quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’appello proposto dall’INPS. L’Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione, prospettando un unico motivo di diritto; il lavoratore è rimasto intimato, mentre la ASL ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10, degli artt. 1 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985. Ha sostenuto che l’equiparazione economica tra personale in convenzione e personale paramedico dei Policlinici universitari riguarderebbe il solo trattamento retributivo e non anche gli istituti previdenziali, tra cui il trattamento di fine servizio.
La Corte ha giudicato il motivo non fondato. Ha richiamato il testo dell’art. 1 della legge regionale Campania n. 10 del 1978, che autorizzava la Giunta a stipulare la convenzione di cui all’art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari, prevedendo che il trattamento economico del personale assunto fosse equiparato a quello del personale paramedico in servizio presso i Policlinici.
Il Collegio ha osservato che i principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995 devono confrontarsi con il quadro normativo successivo. La legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29. Inoltre, l’affermazione secondo cui, ai sensi dell’art. 117 Cost., le Regioni ordinarie avrebbero competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici non corrisponde all’attuale assetto costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e il trattamento di fine servizio sono di competenza legislativa statale.
Trovano quindi applicazione i principi enunciati da Cass. n. 27427 del 2020 sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Tale principio, di cui all’art. 2116 cod. civ. e interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola generale e ammette deroga solo tramite specifiche disposizioni di legge, che devono prevedere espressamente anche l’eventuale limitazione dell’automatismo al caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi: circostanza non emergente nella fattispecie.
La Corte ha infine rilevato che, in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro e, in base all’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell’ente ospedaliero. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna dell’INPS alle spese in favore della ASL.
Nota della Redazione
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