Appello ammissibile contro decisione su competenza e improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 27941 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decisione del giudice di primo grado che, dopo aver affermato la propria competenza a decidere sulla procedibilità dell’azione in ragione della clausola compromissoria, dichiari l’improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione, non verte sulla sola competenza, ma anche su altra questione, ancorché di rito. Ne consegue che essa è impugnabile con l’appello ove si contestino tanto l’affermazione sulla competenza quanto la declaratoria di improcedibilità, mentre il regolamento facoltativo di competenza resta esperibile in caso di sola contestazione dell’affermazione positiva sulla competenza. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che non renda intelligibili i termini della censura, non potendo a tal fine sopperire la memoria depositata dal ricorrente.
Il Fatto
Una società creditrice ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di due persone fisiche e di una società, in relazione a canoni di affitto d’azienda e spese di manutenzione straordinaria. Il giudice di primo grado, sul presupposto che le parti avessero devoluto alla competenza arbitrale ogni controversia relativa al contratto, dichiarò l’improcedibilità delle domande reciprocamente proposte.
La Corte d’appello, in parziale riforma, revocò il decreto ingiuntivo e condannò i debitori al pagamento delle somme richieste. Rilevò l’erroneità della decisione di primo grado quanto all’improcedibilità, ritenne tardiva la costituzione in appello dei debitori e accertò la sostanziale rinuncia della creditrice a far valere la competenza arbitrale. I debitori proposero quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010 e per nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 819-ter e 42 cod. proc. civ. Sostengono che l’appello della controparte fosse inammissibile, dovendosi impugnare la decisione di primo grado con il solo regolamento di competenza.
Il Collegio ritiene il motivo infondato. Il giudice di primo grado non si limitò a decidere sulla propria competenza, ma estese la decisione anche a questioni di merito, inteso come decisum diverso dalla competenza. Muovendo dal presupposto che la clausola compromissoria subordinasse l’accesso agli arbitri al previo esperimento della mediazione, quel giudice affermò implicitamente la propria competenza a decidere sulla correttezza dell’introduzione dell’azione e, su tale base, dichiarò l’improcedibilità delle domande.
Una simile decisione — definita dal Collegio “singolare” — reca una preliminare affermazione di competenza e, di seguito, una declaratoria di improcedibilità: essa verte dunque non solo sulla competenza, ma anche su altra questione, sia pure di rito. Da ciò deriva che poteva essere impugnata con il regolamento facoltativo di competenza, ove si contestasse solo l’affermazione positiva sulla competenza, oppure con l’appello, ove si contestassero tanto tale capo quanto la declaratoria di improcedibilità. L’appello della creditrice non fu pertanto inammissibile.
Il Collegio stigmatizza altresì la singolarità della decisione di primo grado: a fronte della clausola arbitrale e dell’obbligo di mediazione preventiva, il giudice non avrebbe dovuto ritenersi competente sull’inosservanza di tale obbligo, spettando agli arbitri rilevarla nell’àmbito della loro competenza sulle condizioni di attivazione della clausola.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010, la censura è inammissibile per genericità: l’esposizione non rende in modo chiaro i termini della doglianza, né può supplire la memoria depositata, inidonea a integrare censure non proposte nei termini. La Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui i motivi non possono fondarsi su deduzioni generali e affermazioni apodittiche, dovendo il ricorrente indicare con precisione gli errori della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6-5, ordinanza n. 1479 del 22/01/2018; Sez. 1, sentenza n. 10420 del 18/05/2005). Il ricorso è quindi rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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