Improcedibile il ricorso senza copia della relazione di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 17014 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, pur allegando la notificazione della sentenza impugnata, non depositi copia della relazione di notificazione, come impone l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. La produzione della copia notificata da parte della controricorrente non vale a impedire né ad apprezzabilmente ritardare l’avvio della sequenza procedimentale, né la copia può ritenersi in possesso dell’ufficio per essere stata acquisita al fascicolo del giudice di appello, quando nessun obbligo di comunicazione o notificazione era previsto. Il ricorso incidentale, ancorché espressamente condizionato, è inammissibile se proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
Il Fatto
Un condominio convenne in giudizio una società per ottenere la demolizione dell’opera realizzata su un portico di proprietà esclusiva, trasformato in unità abitativa in violazione del regolamento condominiale. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione. Investita del ricorso, la Corte di cassazione, con una precedente pronuncia, affermò l’inopponibilità alla società della clausola del regolamento, in difetto di specifica trascrizione.
Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna riformò la sentenza di primo grado e rigettò le domande di demolizione. Avverso tale pronuncia il condominio propose ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; la società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale condizionato. La questione approda così alla seconda sezione civile, che la decide in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene superfluo esaminare in dettaglio i motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile. Il ricorrente, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, adempimento richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La ragione è precisata con nettezza: l’improcedibilità presidia, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo. Il riferimento è alla Sezioni Unite n. 10648 del 2017. Dall’attestazione di cancelleria risulta che, alla data considerata, la relazione di notifica non era agli atti.
La copia notificata non è neppure nella disponibilità della Corte, perché prodotta dalla parte controricorrente. Ciò preclude la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito né apprezzabilmente ritardato. Né la copia può presumersi in possesso dell’ufficio per essere presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello: nella specie non era previsto alcun obbligo di comunicazione del provvedimento, né notificazione da parte della cancelleria, né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata. Si tratta di attività avvenute dopo la definizione del giudizio, fuori dalle ipotesi contemplate dal legislatore, secondo il richiamo a Sez. I, ordinanza n. 14360 del 2021.
Poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 23.1.2017, l’improcedibilità non può essere scongiurata in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. La giurisprudenza consolidata ammette, è vero, che in difetto della relata il ricorso sia procedibile ove risulti perfezionato, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, perché il giudice può verificare la tempestività rispetto al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. VI-3, ordinanza n. 11386 del 2019). Nella specie, però, tale verifica non giova. Non rileva infine che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo, perché la procedibilità è verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità.
Il ricorso incidentale è a sua volta inammissibile, ancorché espressamente condizionato. Deve essere giustificato dalla soccombenza, onde è inammissibile il ricorso proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, al solo scopo di risollevare questioni non decise perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento (ordinanza n. 29662 del 2023; conforme sentenza n. 12680 del 2003). La questione era rimasta assorbita tanto nel precedente giudizio di legittimità quanto nel giudizio di rinvio. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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