Usucapione accertata d’ufficio e azione di rivendicazione del comproprietario (Cass. civ. Sez. III n. 27940 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’attore deduca di agire quale comproprietario di un bene e invochi l’inopponibilità, nei propri confronti, del negozio posto in essere da uno solo dei condomini, la domanda va qualificata come azione di rivendicazione e non come azione personale fondata sul contratto di locazione. In tale contesto, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del bene costituisce apprezzamento di un diritto autodeterminato, indifferente alla diversità dei titoli di acquisto invocati dalle parti, e può essere condotto dal giudice anche d’ufficio, senza violare gli artt. 112 e 101 cod. proc. civ., quando la questione sia stata oggetto di effettiva discussione tra le parti. La nullità del titolo testamentario eventualmente invocato resta assorbita dalla decisività dell’accertamento dell’usucapione.

Il Fatto

Una comproprietaria, unitamente al coniuge e alla figlia, aveva concesso in locazione un immobile, risolvendo consensualmente il precedente contratto e stipulandone uno nuovo senza il consenso degli altri comproprietari. Questi ultimi agirono in giudizio chiedendo l’accertamento della nullità del secondo contratto e la condanna al rilascio dell’immobile. Il primo giudice rigettò la domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori, escludendo che gli stessi avessero acquistato la proprietà per via ereditaria, avendo la de cuius disposto di bene risultato altrui.

La Corte d’appello, in riforma, qualificò la domanda come azione di rivendicazione e accertò che il bene era stato acquistato per usucapione da tutti i germani, unendo il possesso della de cuius a quello degli eredi. Ne derivò il rigetto della domanda di nullità del secondo contratto, ritenuto non nullo ma inopponibile agli altri comproprietari perché concluso con il loro previo dissenso, e la condanna dei conduttori al rilascio.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte affronta anzitutto la censura sulla qualificazione dell’azione. I ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe erroneamente convertito un’azione personale di rilascio in un’azione di rivendicazione, accertando d’ufficio l’usucapione mai domandata, in violazione degli artt. 345, 112 e 101 cod. proc. civ.

Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato. La Corte rileva il difetto di allegazione imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., avendo i ricorrenti riprodotto solo parzialmente i fatti costitutivi e attinto solo alcuni passi della motivazione. Richiama il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve contenere la specifica critica delle ragioni della decisione, a pena di nullità (Sez. III n. 359 del 2005, Rv. 579564; Sezioni Unite n. 7074 del 2017).

Nel merito, gli attori avevano dedotto la propria qualità di comproprietari e l’inopponibilità del negozio posto in essere dalla sola sorella, invocando l’accertamento del proprio diritto dominicale. L’eccezione di nullità del testamento sollevata dai convenuti aveva reso la situazione dominicale fatto principale contestato. L’accertamento dell’usucapione, condotto su fatti già acquisiti, riguarda un diritto autodeterminato, per tale indifferente alla diversità dei titoli di acquisto, e non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Quanto all’art. 101 cod. proc. civ., la Corte osserva che la questione dell’usucapione era stata dedotta nell’atto d’appello e discussa tra le parti, sì che nessun obbligo aveva il giudice di prospettarla d’ufficio ai fini del contraddittorio.

Il motivo sulla mancata pronuncia di nullità del testamento è inammissibile, per difetto di interesse, una volta accertata la decisività dell’usucapione quale titolo di acquisto. La censura sull’art. 115 cod. proc. civ. è parimenti inammissibile, traducendosi in una rilettura nel merito delle prove non consentita in sede di legittimità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Anche la doglianza sull’usucapione è inammissibile perché mira a una rivalutazione probatoria. Infine, la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione (Sez. Un. n. 14989 del 2005). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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