Appello con editio actionis incompleta nullo senza sanatoria tardiva (Cass. civ. Sez. II n. 12693 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità della citazione, l’art. 164 c.p.c. distingue i vizi afferenti alla vocatio in ius, sanati per raggiungimento dello scopo con effetto ex tunc, dai vizi afferenti all’editio actionis, sanati solo con effetto ex nunc, restando ferme le decadenze maturate. Tale disciplina trova applicazione anche nel giudizio di appello, in assenza di deroghe. Ne consegue che, una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell’atto di gravame, i vizi riguardanti l’editio actionis non sono più sanabili e il giudice deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza interdittale che aveva disposto la reintegrazione di una società e di un soggetto nel compossesso di un immobile. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento e condannato il convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante. Quest’ultimo propose appello.

La Corte d’appello accolse parzialmente il gravame, riducendo il quantum liquidato. Quanto all’eccezione di tardività sollevata dalle controparti, il giudice di seconde cure ritenne sufficiente, ai fini dell’esercizio del potere di impugnare, la notifica dell’atto di citazione effettuata l’ultimo giorno utile, malgrado l’incompletezza dell’atto, verosimilmente riconducibile a un problema informatico, considerando sanata la prima citazione dalla notifica integrale avvenuta il giorno successivo. Le appellate hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 326 c.p.c. e 164, quinto comma, c.p.c. Le ricorrenti sostengono che, se per i vizi della vocatio in ius la sanatoria opera retroattivamente, altrettanto non vale per le nullità relative all’editio actionis, i cui effetti sono ex nunc. La seconda citazione, notificata quando il termine per impugnare era già spirato, non avrebbe quindi potuto sanare il primo atto incompleto.

La Corte ritiene il motivo fondato. Muovendo dall’art. 164 c.p.c., ricostruisce la duplice tipologia di vizi dell’atto introduttivo: quelli attinenti alla chiamata in causa del convenuto, indicati dall’art. 163, nn. 1 e 2, c.p.c., che si considerano sanati con la costituzione in giudizio del convenuto, producendo gli effetti della domanda sin dal momento della prima notificazione; e quelli attinenti all’editio actionis, che richiedono la rinnovazione della citazione o l’integrazione della domanda e i cui effetti, per espressa previsione dell’art. 164, comma 5°, c.p.c., non retroagiscono, restando ferme le decadenze maturate.

Il collegio richiama l’orientamento di legittimità secondo cui i vizi dell’editio actionis sono rilevabili d’ufficio e non sono sanati dalla costituzione del convenuto, essendo inidonea a colmare le lacune della citazione (Sez. 1, n. 17951 del 2008). Non trovano applicazione gli artt. 156, comma 3, e 157 c.p.c., poiché la nullità è prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Sez. 3, n. 6673 del 2018; Sez. 3, n. 17495 del 2011; Sez. 1, n. 26662 del 2007).

Applicando tali principi alla fase dell’impugnazione, la Corte osserva che l’art. 350 c.p.c. conferma l’applicabilità dell’art. 164 c.p.c. anche al giudizio di appello. Pertanto, l’atto di citazione privo del contenuto del gravame non poteva ritenersi emendato dalla successiva notifica integrale: la sanatoria dei vizi della vocatio in ius avrebbe operato dalla prima notificazione, mentre quella dei vizi dell’editio actionis solo dal momento della seconda notifica, quando il soccombente era ormai decaduto dal termine per impugnare.

Ne deriva che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3°, c.p.c. (Sez. 2, n. 35325 del 2024), con condanna della parte soccombente alle spese del grado di appello e di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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