Sequestro preventivo: ricorso in cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 7472 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa sul riesame è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Resta estranea al perimetro del controllo di legittimità l’illogicità manifesta, deducibile solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente che cumuli, sul medesimo punto della decisione, tutti i vizi della motivazione viola l’onere di specificità e il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, convalidando un sequestro preventivo di urgenza disposto dal pubblico ministero, aveva riqualificato i fatti contestati come truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche e disposto il sequestro del prodotto e del profitto, quantificati in poco più di ottocentomila euro e in quasi mezzo milione.

La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società coinvolta, aveva proposto riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.; il Tribunale di Ravenna aveva accolto parzialmente la richiesta, rideterminando la somma da sequestrare e confermando nel resto il decreto. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola che governa l’impugnazione delle ordinanze cautelari reali. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a esporre l’itinerario logico del giudice. Il principio è ricondotto alle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008 e ribadito da numerose pronunce di sezione.

Su un piano distinto si colloca l’illogicità manifesta. Le Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004 hanno chiarito che, nel riesame delle misure cautelari reali, la nozione di violazione di legge comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, deducibile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il primo motivo non supera questo filtro. La ricorrente invoca l’inosservanza della legge penale, ma non indica quale specifica norma assume violata e, nella sostanza, censura l’argomentazione del Tribunale, cioè un vizio motivazionale. L’unica norma richiamata, l’art. 2082 cod. civ., non risulta dedotta in sede di riesame e la sua violazione è pertanto preclusa in cassazione; in ogni caso la disposizione è non pertinente, perché il Tribunale non nega né la qualità di imprenditrice né la finalità di lucro.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ribadisce che il ricorrente il quale denunci contestualmente, sul medesimo punto, i tre vizi della motivazione deve indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali illogica. L’onere è tanto più pregnante nel sequestro preventivo, dove è deducibile il solo vizio di mancanza della motivazione. Poiché i due motivi cumulano in modo promiscuo e perplesso tutti e tre i vizi, essi sono aspecifici e dunque non consentiti.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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