Onere di allegazione nell’interesse all’impugnazione per il non proprietario (Cass. pen. Sez. 2 n. 6525 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, la persona sottoposta alle indagini che non sia proprietaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo può proporre richiesta di riesame solo ove alleghi un interesse concreto ed attuale, correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione processuale. Il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di incidenza sulla sfera giuridica dell’impugnante, non soddisfa l’onere di allegazione richiesto dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Le questioni non dedotte in sede di riesame, in quanto nuove, sono precluse in sede di legittimità, atteso che la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta a dedurre censure corrispondenti a quelle già formulate nel gravame cautelare.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 maggio 2025, il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 1° aprile 2025. Il provvedimento genetico aveva disposto il sequestro, sino alla concorrenza di una determinata somma, dei beni di proprietà di una società, con contestuale sequestro per equivalente dei beni dell’indagato solo in caso di incapienza del patrimonio sociale. L’esecuzione del vincolo aveva interessato esclusivamente l’immobile intestato alla società.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la sussistenza di un interesse ad impugnare il sequestro per verificarne la legittimità e contestare il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Con il secondo motivo censurava la motivazione in ordine ai presupposti della misura, mentre con il terzo eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato presupposto di truffa, non esaminata dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che, accanto alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale riconosciuta dall’art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un interesse concreto all’impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il quale si traduce in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante.
Nel caso di specie, l’indagato non rientrava nelle categorie dei soggetti legittimati in via diretta, non essendo né la persona alla quale i beni erano stati sequestrati né quella avente diritto alla restituzione, atteso che l’immobile era intestato alla società. Quanto alla sua qualità di indagato, la Corte ha osservato che l’istanza di riesame non aveva dedotto un interesse concreto alla rimozione del vincolo, limitandosi a invocare in termini assertivi l’annullamento del sequestro per carenza dei presupposti cautelari, senza prospettare ricadute effettive sulla propria sfera giuridica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la correttezza della declaratoria di inammissibilità del riesame rendeva non scrutinabili le doglianze relative all’insussistenza del fumus e del periculum. Il terzo motivo è stato invece ritenuto non consentito, in quanto avente ad oggetto la prescrizione del reato presupposto, questione mai devoluta al giudice del riesame: in virtù dell’effetto devolutivo del mezzo, il Tribunale non è tenuto ad analizzare aspetti ulteriori non espressamente dedotti, come gli elementi fattuali dai quali desumere l’estinzione del reato.
La Corte ha infine esteso l’inammissibilità ai motivi nuovi depositati dalla difesa, richiamando il principio per cui il vizio dei motivi originari si trasmette a quelli aggiunti, per il vincolo di connessione esistente e per evitare il surrettizio spostamento dei termini di impugnazione. All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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