Diritto del produttore cinematografico e durata dell’esclusiva (Cass. pen. Sez. II n. 7469 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il produttore cinematografico è titolare di un diritto proprio di utilizzazione economica dell’opera, distinto dai diritti degli autori, che gli deriva da acquisto a titolo derivativo assistito dalla presunzione di cui all’art. 45 legge n. 633/1941. Chi contesta l’intervenuta acquisizione di tale titolarità, o anche solo l’estensione o l’ambito temporale dei relativi diritti, è tenuto a fornire la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali. Alla posizione del produttore si applica, per il diritto primario, il termine di settanta anni dalla morte dell’ultimo dei coautori previsto dall’art. 32 legge n. 633/1941, mentre l’art. 78-ter della stessa legge disciplina il diritto connesso sui supporti. Il rigetto dell’opposizione avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Lecco, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ha rigettato l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che aveva respinto la richiesta di restituzione di beni sequestrati. Il sequestro ha ad oggetto dvd e blu ray riproducenti opere cinematografiche, oltre a beni strumentali, ed è stato disposto sul rilievo che si tratta di corpo del reato, procedendosi nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, e 517 cod. pen. e all’art. 171-ter legge n. 633/1941.

Con un unico motivo la difesa deduce l’inosservanza degli artt. 78-ter e 32 legge n. 633/1941. Sostiene che la condotta sarebbe lecita, poiché la riproduzione e commercializzazione riguarderebbe opere cinematografiche la cui prima visione si colloca in epoca anteriore al termine di cinquant’anni posto dall’art. 78 legge n. 633/1941 a tutela del diritto esclusivo del produttore. La difesa ritiene non pertinente il richiamo all’art. 32 operato nell’ordinanza impugnata, trattandosi di fattispecie con presupposti diversi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale. Afferma l’ammissibilità del ricorso per cassazione, per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati. Richiama le Sezioni Unite n. 32938 del 19.01.2023 e Sez. U n. 7946 del 31.01.2008: l’opposizione ha natura di mezzo di impugnazione, stante il rito camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., che al settimo comma prevede la decisione con ordinanza ricorribile per cassazione.

Nel merito, il ricorso è infondato. La tesi difensiva — secondo cui, caduta l’opera nel pubblico dominio dopo cinquant’anni, sarebbe legittima la messa a disposizione al pubblico dei film — contrasta con il dato normativo e con l’orientamento della giurisprudenza civile. L’art. 78-ter legge n. 633/1941, nel disciplinare il diritto esclusivo del produttore e la sua durata, è specificazione degli artt. 45 e 46, comma 1, con prevalenza delle prime sulle seconde.

La Corte ricostruisce la posizione del produttore. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione, secondo l’art. 45 legge n. 633/1941, norma che adatta alle opere cinematografiche i principi generali applicabili alle opere realizzate entro organizzazioni imprenditoriali. In capo al produttore sussistono due ordini di diritti: il diritto primario, attribuito dagli artt. 45 e seguenti, al quale si applica l’art. 32 con durata di settant’anni dalla morte dell’ultimo dei coautori; e il diritto secondario o connesso sui supporti, che dà titolo alla riproduzione, duplicazione, distribuzione e commercializzazione. Richiama sul punto Cass. civ. ordinanza n. 14117 del 23.05.2023 e, conforme, Cass. civ. ordinanza n. 14596 del 23.05.2023.

La legge attribuisce quindi al produttore non l’esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio. Agli autori restano i diritti morali e quelli patrimoniali espressamente riservati. Il diritto del produttore di sfruttare l’opera non è riconosciuto ex lege, ma consegue a un acquisto a titolo derivativo, assistito da una presunzione che opera fino a prova contraria: il produttore si assicura preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all’autore. Ne deriva che chi contesta l’acquisizione derivativa, l’estensione o l’ambito temporale di tali diritti deve fornire la prova in base alle concrete pattuizioni contrattuali.

Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito alcuna prova per superare la presunzione di cui all’art. 45 legge n. 633/1941, ossia che gli autori avessero ceduto al produttore anche i diritti di utilizzazione economica, né ha allegato circostanze idonee a rappresentare una realtà differente. Non potendosi escludere che sussista in capo ai produttori anche il diritto primario, al quale si applica l’art. 32, resta valido il provvedimento impugnato. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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