Esigenze cautelari non estendibili per il legame con il coindagato (Cass. pen. Sez. VI n. 13273 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di inquinamento probatorio di cui all’art. 274, lett. a, cod. proc. pen. non può essere esteso ad un coindagato sulla sola base del legame parentale o societario con il soggetto cui sono ascritte le condotte di manipolazione delle prove. È apodittica e sostanzialmente mancante la motivazione che, per giustificare il diniego di revoca o attenuazione della misura, si limiti a riferirsi a comportamenti propriamente ascrivibili al congiunto, senza addebitare all’interessato alcuna condotta specifica idonea a influire sulla genuinità degli elementi e delle fonti di prova. Il giudice deve inoltre spiegare in che modo l’intervenuta dismissione della carica sociale non possa costituire un fattore di rinnovata valutazione della necessità e adeguatezza del regime cautelare. La motivazione che ometta tali verifiche è censurabile e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La ricorrente, già legale rappresentante di una società beneficiaria delle condotte illecite contestate, era sottoposta agli arresti domiciliari in relazione alle accuse provvisorie di turbativa d’asta continuata e corruzione propria aggravata, contestate in concorso con altri soggetti, tra cui un congiunto investito di cariche pubbliche.

Il Tribunale di Salerno aveva respinto l’appello avverso il provvedimento con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 274, lett. a, cod. proc. pen., per l’indebita estensione alla ricorrente del pericolo di inquinamento probatorio ascritto ad altri coimputati, nonostante l’allegata dismissione della carica di amministratrice unica, e dell’art. 274, lett. c, cod. proc. pen., per il travisamento delle risultanze istruttorie in ordine al ruolo della ricorrente all’interno del sistema corruttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il Tribunale ha confermato il diniego di revoca seguendo lo stesso percorso argomentativo di precedenti ordinanze intervenute nella più ampia vicenda processuale, incentrata sulla posizione preminente del congiunto. La ricorrente è risultata beneficiaria delle condotte illecite e consapevole delle stesse, ma tale circostanza è esposta con dovizia di particolari secondo cadenze insuscettibili di critica sotto il profilo dei vizi della motivazione.

Il diniego della revoca viene però giustificato con considerazioni censurabili alla stregua degli stessi parametri di valutazione. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, l’ordinanza descrive il peculiare modo di comunicare del coindagato mediante scambio di pizzini, la bonifica elettronica del suo ufficio, il deposito dei telefoni cellulari in altra stanza prima delle conversazioni e il rinvenimento di tre esemplari della medesima delibera comunale in sede di perquisizione.

Evidenziate tali situazioni di concreta ricorrenza del pericolo, il Tribunale ha ritenuto che esse riguardassero anche la ricorrente “in quanto diretta beneficiaria dell’azione corruttiva”. La Corte qualifica questa motivazione come apodittica e sostanzialmente mancante, poiché riferita a comportamenti propriamente ascrivibili al congiunto e ai suoi collaboratori e non alla persona della ricorrente, alla quale non viene addebitata alcuna condotta specifica atta a influire sulla genuinità degli elementi e delle fonti di prova.

Inoltre, quanto alla dedotta dismissione della carica sociale, in corrispondenza con le dimissioni del congiunto dalle cariche pubbliche, il Tribunale non ha spiegato in maniera dovuta in che modo tale evenienza non potesse costituire un fattore di rinnovata valutazione della necessità e dell’adeguatezza del regime cautelare. La ricorrente risulta incensurata e non nella condizione di influire direttamente su meccanismi amministrativi potenzialmente forieri di ulteriori violazioni della legge. Per queste ragioni la Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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